Condanna per stupefacenti ostativa al permesso di soggiorno per lavoro autonomo (TAR Puglia n. 1143 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche irrevocabile, per i reati in materia di stupefacenti ovvero per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. integra una causa ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998. Il legislatore ha operato a monte una valutazione presuntiva di pericolosità, in relazione alla tipologia di reato e all’oggetto della tutela penale, senza richiedere alcun accertamento della pericolosità sociale riferito al caso concreto. Il diniego che ne consegue costituisce atto vincolato, non sindacabile sul piano dell’automatismo espulsivo. La valutazione dei vincoli familiari e della durata del soggiorno opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non in presenza di una condanna per stupefacenti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto nel 2017 un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale. Nel 2019 presentava istanza di rinnovo dello stesso titolo, con contestuale richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo.

La Questura respingeva l’istanza con decreto del 23 aprile 2021, rilevando a carico dell’interessato una condanna per detenzione e trasporto di stupefacenti, divenuta irrevocabile nel 2018. Il provvedimento conteneva anche l’invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. L’istanza cautelare monocratica e quella collegiale venivano respinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente il contenuto del decreto presidenziale e dell’ordinanza cautelare, che avevano già escluso la sussistenza del fumus boni iuris, e respinge il ricorso nel merito.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone il rifiuto del permesso quando mancano i requisiti richiesti; l’art. 4, comma 3 del medesimo decreto esclude l’ingresso dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. o per reati inerenti gli stupefacenti. La condanna del ricorrente rientra pienamente in tali fattispecie e ha, pertanto, valenza ostativa automatica.

Quanto alla dedotta illegittimità dell’automatismo espulsivo, la Corte richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 1801 del 2018, n. 5839 del 2018, n. 2818 del 2016, n. 5014 del 2016), secondo cui la disposizione non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità sociale, avendo il legislatore già effettuato a monte la valutazione presuntiva. La Corte cost. n. 172 del 2012, invocata dal ricorrente, non ha dichiarato illegittima l’intera disposizione, ma solo l’art. 1-ter, comma 13, lett. c), d.l. n. 78/2009, nella parte relativa alla regolarizzazione del lavoratore. La Corte cost. n. 148 del 2008 e la Corte cost. n. 202 del 2013 hanno invece ritenuto compatibili con la Costituzione le norme che vietano la permanenza per il solo fatto della commissione di determinati reati, salvo ragioni umanitarie e solidaristiche.

Il Collegio aggiunge che la condanna del ricorrente non è affatto di lieve entità, circostanza che, secondo Cons. Stato n. 6545 del 2024, giustifica la valutazione della situazione concreta solo nell’ipotesi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Non può neppure applicarsi il meccanismo di valutazione dei vincoli familiari dell’art. 5, comma 5, ultimo capoverso, poiché il ricorrente non ha documentato legami familiari sul territorio nazionale. Priva di prova è anche la deduzione di aver richiesto il permesso di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate in ragione delle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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