Confisca del denaro e sproporzione ex art 240-bis cod pen (Cass. pen. Sez. 7 n. 3464 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, è legittima la confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato allorché ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Tale confisca presuppone che si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti titolare o abbia la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Il richiamo a principi giurisprudenziali elaborati con riferimento alla previgente formulazione dell’art. 85-bis e alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen. per fattispecie sussunte nel comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 è privo di conferenza rispetto a un’ipotesi di cui al comma 1.

Il Fatto

Con sentenza del 24 giugno 2025, il GIP del Tribunale di Padova applicava, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed € 13.000,00 di multa nei confronti del ricorrente per il reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, disponendo la confisca della somma di € 8.420,00 sottoposta a sequestro.

Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deduceva l’inosservanza dell’art. 240-bis cod. pen. nonché l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la confisca della somma di denaro non era stata revocata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

Il motivo incentrato su principi giurisprudenziali che muovevano dalla previgente formulazione dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, riferiti alla confisca ex art. 240 cod. pen. e a fattispecie sussunte nel comma 5 dell’articolo 73, non era conferente al caso di specie.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato se ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis cod. pen. — applicabile in forza del rinvio operato dal citato art. 85-bis — ovvero quando si tratti di denaro di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare o abbia la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito (Sez. 4, Sentenza n. 33963 del 16/09/2025).

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente applicato il disposto normativo e i principi giurisprudenziali richiamati, fornendo una congrua motivazione. La confisca era stata disposta in quanto la somma in sequestro era stata trovata in parte insieme alla sostanza stupefacente e non era stata fornita una giustificazione credibile della sua provenienza, apparendo la stessa sproporzionata rispetto al reddito nullo del prevenuto e alla circostanza che questi fosse privo di fissa dimora.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., come integrato dall’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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