Rinuncia al ricorso non notificata e sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20922 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio. Se non è notificata alla controparte costituita, non produce l’effetto tipico dell’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391, comma 3, cod. proc. civ., ma rivela il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. In tale ipotesi non trovano applicazione i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il meccanismo sanzionatorio dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta del gravame.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un ente locale, aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del compenso per il lavoro domenicale e il risarcimento del danno da usura psico-fisica, per avere prestato attività lavorativa nel settimo giorno senza riposi compensativi. La domanda era stata accolta in primo grado; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1793/2021, l’aveva rigettata in riforma.

Avverso tale pronuncia il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, resistito dal Comune con controricorso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza però notificarla alla parte controricorrente costituita.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione di ordine essenzialmente processuale. Il thema decidendum non riguarda il merito della pretesa retributiva, ma gli effetti della rinuncia depositata in assenza della prescritta notificazione alla controparte.

Il Collegio richiama la natura di atto unilaterale recettizio della rinuncia al ricorso per cassazione. Da tale qualificazione discende il rilievo decisivo della notificazione: l’art. 391, comma 3, cod. proc. civ. subordina l’effetto estintivo alla comunicazione dell’atto alla parte interessata.

Ove la notifica manchi nei confronti della controparte costituita, la rinuncia resta inidonea a produrre l’estinzione del processo. La Corte precisa però che ciò non la rende irrilevante: l’atto testimonia in modo inequivoco il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione.

Il principio è ricondotto a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamato con numerosi precedenti, tra cui Sez. U n. 3876 del 18.02.2010 e Sez. 1 n. 13923 del 22.05.2019. Da tale indirizzo deriva la conversione dell’effetto: non l’estinzione, ma la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione, valorizzando la complessiva condotta processuale delle parti. Il Collegio esclude infine l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato presuppone un’esito di inammissibilità o improcedibilità per ragioni genetiche, mentre non opera quando l’inammissibilità sopravvenga nel corso del giudizio, come nel caso di specie per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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