La ratifica nella vendita di cosa parzialmente altrui (Cass. civ. Sez. 2 n. 17774 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella vendita di cosa parzialmente altrui, il venditore, che ha alienato anche la quota non di sua spettanza senza spendere il nome del comproprietario, è obbligato a far conseguire al compratore la proprietà dell’intero bene. Tale obbligazione può essere adempiuta attraverso la ratifica del comproprietario pretermesso, la quale, se manifestata nelle forme richieste ad substantiam, costituisce l’equivalente idoneo dell’acquisto che il venditore avrebbe dovuto procurare. Ne consegue che il comproprietario che ratifica la vendita ha diritto di pretendere dal venditore la corresponsione della quota del prezzo corrispondente alla propria porzione, quale ristoro dell’utilità economica così trasferita all’acquirente.
Il Fatto
Una comproprietaria per la quota di metà di un immobile aveva venduto il bene al figlio, qualificandosi nell’atto come unica proprietaria, senza spendere il nome dell’altro comproprietario, suo ex coniuge. Quest’ultimo, dopo aver manifestato per iscritto la volontà di ratificare la cessione anche per la propria quota, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della venditrice per il pagamento della metà del prezzo riscosso.
Il Tribunale, su opposizione della venditrice, aveva accolto l’opposizione. La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece riconosciuto la validità della ratifica e condannato la venditrice a versare all’altro comproprietario la somma di € 36.000,00, pari al 50% del prezzo pattuito, oltre interessi. Avverso tale decisione la venditrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1480, 1398 e 1399 c.c. nonché dell’art. 633 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, disattendendo la tesi della ricorrente secondo cui, in assenza di spendita del nome del comproprietario, la vendita della quota altrui non sarebbe stata suscettibile di ratifica. Richiamando la sentenza n. 24144/2015 di questa stessa Sezione, la Corte ha precisato che l’ipotesi della vendita di cosa solo parzialmente altrui si configura esclusivamente in base alla situazione oggettiva della res al momento della stipula, a prescindere dagli elementi soggettivi delle parti.
In tale contesto, il venditore non proprietario è obbligato ex art. 1478 c.c. a far conseguire al compratore la proprietà del bene, acquistandolo egli stesso dal dominus oppure procurando la ratifica del suo operato. La ratifica del comproprietario pretermesso, accertata dal giudice di merito come validamente manifestata con le forme scritte richieste ad substantiam, realizza l’adempimento dell’obbligo di acquisizione del bene gravante sul venditore, con la conseguente obbligazione di sostenere gli esborsi a tal fine necessari, nel caso di specie la corresponsione del 50% del prezzo ricevuto.
La Corte ha pertanto escluso qualsivoglia violazione delle disposizioni normative richiamate, rilevando come la pronuncia della Corte d’Appello consentisse alla stessa ricorrente di dare attuazione al proprio obbligo nei confronti dell’acquirente. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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