La condizione di procedibilità della negoziazione assistita non può essere eccepita dal terzo chiamato (Cass. civ. Sez. 3 n. 15584 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di procedibilità disciplinata dall’art. 3 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014, non può essere eccepita dal terzo chiamato in garanzia. La legittimazione a sollevare l’eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita è riservata esclusivamente al convenuto, nozione che non include il terzo chiamato. Le norme sulle condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni estensive a soggetti non espressamente contemplati, costituendo una deroga al diritto di azione di cui all’art. 24 Cost. La chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale, senza che il terzo assuma la qualità di convenuto rispetto alla domanda attorea.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace una società di logistica, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del danneggiamento di due frigoriferi da bar affidati al vettore per la consegna. La società convenuta resisteva e chiamava in causa la società licenziataria del proprio marchio, in forza di contratto di franchising.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda. In sede di appello, il Tribunale dichiarava l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della società chiamata in causa, nonché la carenza di legittimazione passiva della società originariamente convenuta. Avverso tale pronuncia il soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il giudice dell’appello ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della terza chiamata. Il motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014, che attribuisce la facoltà di eccepire l’improcedibilità esclusivamente al convenuto originario.
La Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 3452 del 2024, secondo cui la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali. La finalità dell’istituto è favorire la rapida soluzione delle liti, evitando che lo stesso venga utilizzato in modo disfunzionale rispetto a tali obiettivi e si trasformi in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia.
La legittimazione a eccepire l’improcedibilità è riservata dalla legge esclusivamente al “convenuto”, nozione che non include il terzo chiamato in garanzia. Le norme sulle condizioni di procedibilità, in quanto derogatorie rispetto al diritto di azione costituzionalmente garantito, sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni estensive a soggetti non espressamente contemplati.
La chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale, sicché il terzo non assume la qualità di convenuto rispetto alla domanda attorea. Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, che provvederà a nuovo esame applicando il principio sopra indicato.
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Nota della Redazione
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