Revocazione per errore di fatto: il riferimento a paragrafo inesistente della sentenza è refuso non determinante (Cass. civ. Sez. Un. n. 16759 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 391-bis c.p.c., oltre all’indicazione del motivo ex art. 398, comma 2, c.p.c., anche l’esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., che non può ritenersi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per cassazione. L’allegazione di un decisivo error facti deve costituire, già in astratto sulla base delle deduzioni del ricorrente, l’antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice sulla base di tale errore. Il ricorrente non può limitarsi a segnalare l’omessa considerazione della propria posizione, ma deve confrontarsi con l’autonoma ratio decidendi non impugnata posta a fondamento della decisione e dimostrare l’equipollenza del corso di specializzazione conseguito rispetto a quelli previsti dalle direttive comunitarie.
Il Fatto
Il ricorrente, medico specializzato, aveva aderito al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione dei medici specialisti per quanti avevano conseguito un diploma in una materia non rientrante tra quelle elencate dalle direttive. Le Sezioni Unite avevano rigettato il secondo motivo di ricorso nei confronti del ricorrente, ritenendo il motivo inammissibile per difetto di decisività, in ragione dell’esistenza di un’autonoma ratio decidendi non impugnata, con rinvio alle ragioni di cui ai paragrafi 9.3 e 9.4 della sentenza.
Tuttavia, il paragrafo 9.4 non compariva nella sentenza pubblicata. Il ricorrente ha quindi proposto revocazione avverso la sentenza n. 26603/2024, lamentando l’omesso esame della propria posizione e l’incomprensibilità del riferimento a un paragrafo inesistente.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente ricostruito i principi in materia di revocazione delle proprie sentenze, superando l’orientamento più restrittivo che esigeva la riproposizione degli argomenti del ricorso originario. Hanno tuttavia ribadito che il ricorso per revocazione deve comunque contenere l’esposizione dei fatti di causa, non potendo essere sostituita dal semplice rinvio al precedente ricorso per cassazione.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a evidenziare la mancanza del paragrafo 9.4, senza confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha osservato che la decisione di inammissibilità del motivo di ricorso si fondava sull’autonoma ratio decidendi della Corte d’Appello, non impugnata, secondo cui nulla era dovuto a chi avesse conseguito una specializzazione in materia non prevista dalle direttive. Il ricorrente, nel proprio ricorso per revocazione, aveva chiarito di aver frequentato la scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione, materia non inclusa tra quelle elencate dagli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362, ma non aveva fornito alcun elemento per sostenere l’equipollenza del proprio corso con quelli previsti dalle direttive.
Quanto al riferimento al paragrafo 9.4, la Corte lo ha qualificato come mero refuso, essendo la posizione del ricorrente assimilabile a quella dell’altro ricorrente la cui posizione era stata compiutamente esaminata nel paragrafo 9.3. L’errore formale non era quindi decisivo, difettando il requisito della decisività richiesto per l’azione revocatoria.
La Corte ha infine rilevato un’ulteriore autonoma ragione di inammissibilità del ricorso originario, consistente nella genericità e confusività delle censure proposte, difetto che il ricorrente in revocazione ha reiterato non affrontando il punto essenziale dell’omessa impugnazione della ratio decidendi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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