Alterità tra economo e responsabile finanziario e discarico per fattori eccezionali (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 2 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di necessaria alterità tra la funzione di agente contabile e quella di responsabile del servizio finanziario costituisce presidio irrinunciabile delle esigenze di controllo sulla regolarità delle gestioni. La sua violazione, tuttavia, non determina di per sé la irregolarità del conto quando il conto giudiziale risulti concorde con le scritture contabili dell’ente e la sovrapposizione dei ruoli trovi causa in fattori eccezionali, adeguatamente documentati. In tale ipotesi il giudice contabile approva il conto e pronuncia il discarico dell’agente, impartendo all’amministrazione l’ordine di adottare misure organizzative idonee a evitare il reiterarsi della commistione. Resta fermo che il visto di parificazione deve provenire da soggetto diverso dall’agente, secondo il disposto dell’art. 139 c.g.c.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dell’economato di un Comune per l’esercizio 2021. Il magistrato relatore, con la relazione di discarico, non aveva rilevato ipotesi di addebito e aveva proposto l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile.

La Procura regionale ha espresso avviso contrario, rilevando che dall’atto di presa d’atto e parifica emergeva che l’agente rivestiva anche la qualifica di responsabile dell’area ragioneria e tributi e di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c.. Da qui l’eccepita violazione del principio di alterità tra controllore e controllato. L’agente ha replicato di aver assunto l’incarico per il pensionamento del precedente titolare, di aver operato solo in sostituzione del responsabile assente per malattia e di aver agito in forza di decreto sindacale. Ha poi prodotto una nuova determinazione di parificazione e una relazione dell’organo di revisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene pienamente condivisibile la richiesta di declaratoria di regolarità formulata dalla Procura nella memoria conclusionale, alla luce delle sopravvenienze documentali. La questione giuridica centrale riguarda il rapporto tra il principio di alterità e l’esito del giudizio di conto.

La Corte ribadisce che la necessaria distinzione tra agente contabile e responsabile del servizio finanziario è principio consolidato nella giurisprudenza contabile, richiamata dalla Procura con plurime pronunce di sezioni regionali. L’attività di parificazione ha natura di controllo interno e non può essere esercitata dal medesimo soggetto che ha reso il conto.

Tale principio, tuttavia, non viene applicato in modo automatico. Il Collegio verifica la concordanza del conto con le scritture contabili dell’amministrazione, le risultanze delle verifiche dell’organo di revisione, le motivazioni addotte dall’agente e la documentazione prodotta. Su questa base rileva che la sovrapposizione dei ruoli è stata determinata da fattori eccezionali — pensionamento del precedente economo, assenza per malattia del responsabile finanziario, necessità di rispettare i termini di approvazione del rendiconto — puntualmente evidenziati.

La Corte precisa inoltre che il Comune deve adottare adeguate misure organizzative per assicurare il pieno rispetto del principio di alterità nelle gestioni future. L’indicazione non è accessoria: corregge in prospettiva l’assetto organizzativo che ha generato la commistione, senza travolgere la validità della gestione già resa.

Ne segue l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile. Il Collegio liquida in dispositivo le spese di lite in favore dell’agente, mentre nulla dispone per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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