La domanda sulla defiscalizzazione della pensione spetta al giudice tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 300 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa all’applicazione del trattamento fiscale al trattamento pensionistico di un soggetto residente all’estero non attiene alla quantificazione della pensione e non rientra nella giurisdizione del giudice contabile. La materia concerne l’applicazione dei tributi e la corretta invocazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, con conseguente devoluzione al giudice tributario. Il giudice contabile, investito della domanda di condanna dell’ente previdenziale alle differenze maturate, deve rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione in via pregiudiziale. La causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine di legge. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione dal gennaio 2018, si è trasferito in Tunisia nell’aprile 2018 e ha presentato domanda di defiscalizzazione del trattamento pensionistico, richiamando la Convenzione tra Italia e Tunisia. La defiscalizzazione è stata applicata solo dall’anno 2019, non per il 2018. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’INPS alle differenze maturate per l’anno 2018, oltre oneri accessori, con vittoria delle spese.

L’INPS ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, richiamando le sentenze di questa Sezione n. 639/2022 e n. 221/2023, e nel merito ha concluso per il rigetto. All’udienza il ricorrente ha contestato il difetto di giurisdizione richiamando la Cassazione n. 7755/2017; l’INPS si è riportato agli atti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del giudice tributario. Il punto dirimente è la natura della domanda: essa non attiene alla quantificazione del trattamento pensionistico, ma concerne la corretta applicazione del trattamento fiscale.

Da questa qualificazione discende l’accoglimento dell’eccezione e la conseguente giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge. La Corte richiama, in senso analogo, la propria precedente sent. n. 221/2023, confermando un orientamento già consolidato in materia di defiscalizzazione dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero.

Il percorso argomentativo separa nettamente il profilo previdenziale da quello fiscale. La domanda di condanna dell’ente previdenziale, sebbene formalmente rivolta a un istituto di previdenza, sostanziale investe l’applicazione del regime impositivo e delle convenzioni internazionali, materia estranea alla giurisdizione contabile.

Nel dispositivo la Corte dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, compensa le spese di lite ai sensi dell’art. 31 c.g.c. e nulla dispone per le spese di giudizio, fissando il termine per il deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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