Conto stampati passaporti come materie ma inammissibile senza sub-agenti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 173 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La gestione degli stampati a valore per il rilascio dei passaporti elettronici e degli altri documenti di viaggio configura un conto di materie e non un conto di valore, atteso che l’agente contabile non riscuote direttamente le somme, ma è comunque tenuto a verificare l’avvenuto versamento degli importi dovuti sui conti correnti dedicati. La mancata compilazione della parte del conto relativa alle riscossioni non determina, di per sé, l’irregolarità della rendicontazione, che deve ritenersi completa se resa per la sola gestione materiale. Tuttavia, in presenza di una gestione complessa, l’Amministrazione è obbligata a nominare i sub-agenti contabili presso gli uffici periferici che materialmente rilasciano i documenti, i quali devono rendere il conto giudiziale della propria gestione, da allegare al conto dell’agente principale ai sensi dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924. La mancata nomina dei sub-agenti e la conseguente parziarietà della rendicontazione rendono il conto inammissibile, senza che possa disporsi istruttoria integrativa laddove il contabile non abbia prodotto documentazione idonea a dissipare le criticità rilevate.
Il Fatto
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, era chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale presentato dall’agente contabile della Questura di Caserta, relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2020, degli stampati a valore per il rilascio di passaporti elettronici e di altre tipologie di documenti di viaggio, di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il magistrato relatore, nella relazione di irregolarità ai sensi dell’art. 147 del codice di giustizia contabile, aveva sollevato plurimi profili di criticità: la compilazione del solo conto a materia, senza alcuna indicazione delle riscossioni e dei versamenti; il mancato corredo del conto con i conti giudiziali degli agenti contabili secondari operanti presso i Commissariati di P.S. dipendenti; le discordanze quantitative emerse dalle verifiche dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAECI; l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affrontato la questione della natura del conto, richiamando il quadro normativo di riferimento. Il rilascio del passaporto è attribuito, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1185/1967, al Ministero degli Affari Esteri e, per delega, ai questori, che operano come organi funzionalmente dipendenti. Per i passaporti elettronici, il richiedente è tenuto a corrispondere un importo stabilito con decreto interministeriale, versato su conto corrente dedicato e non direttamente agli uffici di polizia, i quali sono però onerati di verificare l’effettivo adempimento del pagamento.
La giurisprudenza contabile prevalente esclude la configurabilità di un maneggio di denaro in capo all’agente contabile per tale tipologia di gestione. Il Collegio ha precisato che gli indirizzi più recenti, che ampliano la nozione di maneggio di denaro pubblico alle gestioni dematerializzate, non smentiscono tale conclusione: la responsabilità del contabile permane solo laddove egli possieda la facoltà di verificare l’effettiva entità dei pagamenti. Nel caso di specie, l’agente contabile non ha contezza del valore delle somme attribuite per ciascun passaporto, sicché il conto deve qualificarsi come conto di materie e non come conto di valore, con la conseguenza che la sua compilazione non può ritenersi parziale.
La Corte ha, invece, ritenuto fondato il rilievo relativo alla mancata nomina dei sub-agenti contabili. Gli stampati a valore erano stati affidati a più soggetti operanti presso i diversi Commissariati di P.S., integrante un’ipotesi di gestione complessa disciplinata dall’art. 192 del R.D. n. 827/1924. Tale norma impone che gli agenti contabili secondari rendano il conto giudiziale della propria gestione, da allegare al conto dell’agente principale. L’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla nomina dei sub-agenti presso gli uffici che materialmente rilasciavano i documenti: la loro mancata designazione ha reso radicalmente incompleta la rendicontazione.
La parziarietà del conto ha impedito al Collegio di ricostruire interamente la gestione complessa, anche in considerazione dell’assenza di documentazione prodotta dal contabile e dell’insufficienza delle sue dichiarazioni a dissipare le criticità evidenziate nella relazione di irregolarità. La Corte ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità del conto, trattandosi di pronuncia in rito che non comporta l’accertamento di un addebito in capo al contabile, con compensazione delle spese di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.