Ottemperanza e commissario ad acta per la riliquidazione della maggiorazione amianto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 29 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 218 c.g.c., il giudice monocratico esercita i poteri di cui all’art. 217, comma 2, cod. giust. cont. per l’esecuzione delle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali non sospese in appello. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, l’ordine di adottare tutti gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento va rivolto all’ente debitore, che non può addurre a giustificazione la denegata competenza di altra amministrazione, non parte in causa, se non ha attivato alcuna iniziativa per individuare l’ufficio competente né ha proceduto direttamente alla riliquidazione. Il commissario ad acta è nominato sin d’ora, con termine per l’adempimento e successiva fase di pagamento, a presidio dell’effettività della tutela.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 280/2021 della Sezione giurisdizionale per il Lazio, passata in giudicato. Con quella pronuncia il giudice aveva riconosciuto il diritto alla maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13 della legge n. 257/1992 e condannato l’INPS al ricalcolo della pensione per tutto il periodo di esposizione all’amianto, oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio del cumulo parziale fissato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.
Secondo la ricorrente, a fronte di vari accessi e solleciti alla sede di Rieti, l’esecuzione non era seguita, salvo il pagamento delle spese legali. Chiedeva quindi ogni misura utile, compresa la nomina di un commissario ad acta, e la condanna dell’Istituto alle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
L’INPS si è costituito sostenendo che il procedimento esecutivo era in corso. Ha rappresentato di essere ordinatore secondario di spesa e di avere investito il MEF, quale ordinatore primario, della richiesta di ricalcolo con pec del 31.03.2022 e successivo sollecito del 14.09.2023. Con ordinanza n. 132/2023 la Sezione aveva rinviato l’udienza in attesa del provvedimento satisfattivo.
Con nota del 13 gennaio 2024 l’Istituto ha riferito che il MEF, tramite il direttore dell’Ufficio investito, ha declinato la propria competenza con pec del 20.09.2023, senza indicare l’ufficio competente.
La Corte ha verificato la propria competenza: ai sensi dell’art. 217, comma 2, cod. giust. cont. il giudice monocratico esercita i poteri del giudizio di ottemperanza per le sentenze delle sezioni regionali non sospese. Ha poi constatato che la sentenza n. 280/2021 è passata in giudicato e che la quantificazione era rimessa alla competenza dell’Istituto, mentre le somme dovevano essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti indicati.
Il punto centrale è l’inerzia. Dopo la denegata competenza dell’ufficio ministeriale, l’INPS non si è ulteriormente attivato per rintracciare l’ufficio del MEF idoneo a rielaborare il trattamento pensionistico, né ha operato direttamente la riliquidazione spettante. La mancata esecuzione risulta dagli atti di causa.
Da qui l’ordine di adottare tutti gli atti necessari alla liquidazione e al successivo pagamento, con termine di 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione. Entro i successivi 5 giorni il provvedimento va notificato alla ricorrente; entro ulteriori 15 giorni segue la corresponsione, oltre accessori di legge. È nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente generale della Direzione regionale Lazio, perché provveda entro 30 giorni in ciascuna fase, liquidazione e pagamento, con comunicazione al giudice. L’INPS è condannato alle spese legali in favore del difensore antistatario, liquidate in € 1.000; nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.