Quesito su società d’ambito in liquidazione inammissibile per difetto di astrattezza (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 91 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, è limitata a quesiti aventi ad oggetto questioni di contabilità pubblica di carattere generale ed astratto. È inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere che concerna fatti gestionali specifici, come quelli relativi alla procedura di liquidazione delle società d’ambito dei rifiuti, o che possa interferire con le competenze di altri plessi giurisdizionali, quale l’Autorità giudiziaria ordinaria. La disciplina introdotta dall’art. 2, L. n. 1/2026 ha natura speciale e non incide sul perimetro di ammissibilità definito dai consolidati orientamenti del giudice contabile.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Caltagirone ha richiesto alla Sezione di controllo per la Regione siciliana un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, in ordine alla sussistenza, in capo ai Comuni soci, dell’obbligo di farsi carico dei costi derivanti dalla mancata riscossione dei crediti relativi ai contribuenti dei rispettivi territori, in seguito all’abrogazione dell’art. 17 della L.R. 19/2005 e alla messa in liquidazione delle società d’ambito prevista dalla L.R. 9/2010.
Il quesito, in particolare, mirava a stabilire se l’obbligo di copertura dei costi di gestione persistesse durante la fase di liquidazione, anche con riferimento ai crediti stralciati dal bilancio della società in ragione della loro inesigibilità o a seguito di procedure di rottamazione o definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e nomofilattico in materia di attività consultiva, richiamando gli indirizzi della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo in ordine ai presupposti di ammissibilità della richiesta di parere, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Ha quindi verificato la sussistenza di tali presupposti nel caso di specie.
Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è stata ritenuta ammissibile, in quanto proposta dal Comune e sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l’ente. Sotto il profilo oggettivo, invece, il Collegio ha rilevato che il quesito riguardava problematiche riconducibili a casi gestionali specifici, concernenti la peculiare procedura di liquidazione delle società d’ambito ai sensi dell’art. 19, L.R. 8 aprile 2010, n. 9, con evidente rischio di ingerenza nella concreta attività gestionale degli enti.||DSML||p>
La Corte ha richiamato i propri precedenti — deliberazione n. 14/2014/PAR e n. 14/2021/PAR — riguardanti fattispecie sostanzialmente analoghe, confermando che la funzione consultiva deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, e che l’ordinaria attività di assistenza giuridico-amministrativa è attribuita ad altri organi, quali il segretario comunale e i dirigenti, ai sensi degli artt. 97, comma 2, 107 e 109, comma 2, TUEL.
Un ulteriore profilo di inammissibilità oggettiva è stato individuato nella possibilità che la questione, involgendo sia la normativa regionale sulla liquidazione delle società d’ambito, sia la disciplina societaria del Codice civile, intercetti la competenza di altri plessi giurisdizionali, in particolare l’Autorità giudiziaria ordinaria, rispetto alle cui valutazioni l’attività consultiva non può interferire. La Sezione ha infine chiarito che la funzione consultiva prevista dall’art. 2, L. n. 1/2026, essendo di natura speciale e limitata all’attuazione del PNRR e del PNC, non ha ampliato il perimetro di ammissibilità dei quesiti. L’esame del merito è stato pertanto precluso dall’inammissibilità oggettiva del quesito.
Nota della Redazione
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