L’avviso bonario è immediatamente impugnabile anche solo per vizi formali (Cass. civ. Sez. 5 n. 8981 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma ogni atto dell’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario. È pertanto immediatamente impugnabile la comunicazione di irregolarità cd. avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Tale impugnazione è una facoltà volta ad estendere la tutela, non un onere, sicché la sua mancanza non cristallizza la pretesa né preclude la successiva impugnazione degli atti tipici. Il contribuente non deve contestare preventivamente il merito della pretesa per avere interesse ad agire, potendo impugnare l’atto anche per soli vizi formali.
Il Fatto
La società riceveva una comunicazione di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla dichiarazione IVA 2018, richiedeva il pagamento di una somma, avendo disconosciuto un credito d’imposta. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso.
In sede di appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania riformava la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile: la comunicazione di irregolarità non rientrerebbe tra gli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e mancherebbe l’interesse ad agire, non essendo stato contestato il merito della pretesa. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è atto immediatamente impugnabile dinanzi al giudice tributario. La tassatività dell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non esclude, infatti, che sia impugnabile ogni atto che manifesti una compiuta pretesa tributaria, anche in forma non autoritativa, come già ritenuto da Cass. n. 3315 del 2016 e Cass. n. 10667 del 2025.
La Corte ha precisato che l’impugnazione dell’avviso bonario è una facoltà e non un onere: il contribuente che non impugni non vede cristallizzarsi la pretesa e conserva il diritto di contestare i successivi atti tipici, sul modello di quanto affermato per la diffida di pagamento da Cass. n. 11471 del 2018.
Nel caso di specie, la CGT di secondo grado aveva errato nel ritenere il contribuente privo di interesse ad agire per non aver contestato preventivamente il merito. Dal contenuto del ricorso introduttivo, riportato in ossequio al principio di autosufficienza, risultava invece una specifica censura anche sul merito, avendo la società contestato la carenza di prova dell’Ufficio e l’infondatezza della pretesa, oltre al vizio formale per l’omesso utilizzo della procedura accertativa.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese, ferma la verifica dell’attualità dell’interesse ad agire rispetto ad eventuali atti successivi notificati alla società.
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Nota della Redazione
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