Motivazione apparente se non distingue i rilievi dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 19078 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulli l’avviso di accertamento è affetta da motivazione apparente, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost., quando il giudice di merito non dia atto dei distinti rilievi impositivi e non si confronti con le argomentazioni difensive dell’Ufficio. Il vizio ricorre ogni volta che non sia possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio. In tal caso la sentenza è cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti di una società, avviso di accertamento relativo a una annualità di imposta, recuperando due distinte poste: costi indebitamente detratti ai fini Iva rispetto a fatture afferenti a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, e costi ritenuti non documentati, dedotti ai fini Ires e Irap e detratti ai fini Iva.
A seguito di un procedimento di adesione, l’importo del secondo recupero veniva ridotto dall’Ufficio con provvedimento di autotutela parziale. La società impugnava l’atto; la CTP di Roma rigettava il ricorso, mentre la CGT di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello e annullava l’avviso. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva la tempestività del ricorso. La sentenza di appello era stata notificata via pec il 13 febbraio 2023, facendo decorrere il termine breve di sessanta giorni. Poiché la scadenza naturale cadeva nella forbice temporale considerata dall’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022, il termine era sospeso per undici mesi dalla sua scadenza naturale, con ultima scadenza utile al 15.4.2024. Il ricorso, notificato l’8 gennaio 2024, è dunque tempestivo.
Nel merito, il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. La Corte richiama il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente ricorre quando il giudice, violando l’obbligo costituzionalmente imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., omette di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione e di illustrare l’iter logico seguito.
Tale vizio sussiste quando il giudice indica gli elementi da cui ha tratto il convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento.
La Corte rileva che la CGT di secondo grado, nella parte in fatto, ha fatto riferimento soltanto al primo rilievo, senza dare atto del secondo, e ha annullato anche quest’ultimo con argomentazioni eccentriche rispetto ai presupposti dello specifico recupero e alle deduzioni difensive dell’Ufficio. La motivazione non consente pertanto il controllo richiesto, attingendo la soglia del minimo costituzionale. Il primo motivo è accolto, con assorbimento del secondo.
La sentenza è cassata con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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