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Il segreto professionale non copre l’indagato né le chat (Cass. pen. Sez. 3 n. 15938 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., il deposito di memorie difensive è regolato dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del deposito tardivo e dei motivi nuovi non contenuti nell’atto di appello. Il segreto professionale ex art. 200 cod. proc. pen. può essere opposto solo dal testimone, non dall’indagato o dall’imputato, per i quali è opponibile al magistrato penale il solo segreto di Stato; l’art. 256 cod. proc. pen. presuppone un accesso presso lo studio del professionista, non il sequestro del dispositivo di un terzo. I messaggi di posta elettronica, WhatsApp e SMS custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura di corrispondenza anche dopo la ricezione, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme del sequestro di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen., salvo che non abbiano perso ogni carattere di attualità; il difetto di preventiva autorizzazione del giudice al sequestro del dispositivo non comporta inutilizzabilità della prova ma eventuale nullità dell’atto, non più deducibile dopo l’intervento del tribunale del riesame.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’appello cautelare, aveva ridotto a otto mesi la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista applicata all’indagato, confermando la gravità indiziaria per i reati di cui all’art. 416 cod. pen. e al d.lgs. n. 74/2000 e l’esigenza del pericolo di recidiva. Il compendio probatorio era costituito da chat e mail estratte dal telefono di un coindagato, sequestrato su decreto del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha scrutinato i motivi di ricorso rigettandoli. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull’omesso esame della memoria difensiva: nel giudizio di appello cautelare, il deposito è regolato dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. e non dall’art. 121 cod. proc. pen., sicché il deposito tardivo è inammissibile, così come lo è il motivo nuovo non contenuto nell’atto di appello, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 15403 del 2023.

In ordine all’inutilizzabilità delle chat e mail, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 200 e 256 cod. proc. pen.: il segreto professionale è opponibile dal testimone, non dall’indagato, e nel caso in esame non era avvenuto alcun accesso allo studio del professionista, essendo stati sequestrati i telefoni del coindagato, con il quale non intercorreva alcun rapporto professionale.

Quanto ai messaggi WhatsApp, la Corte ha condiviso la qualificazione come corrispondenza, anche dopo la ricezione, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 e dei successivi arresti di legittimità, richiedendo per la loro acquisizione le forme del sequestro di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen.: nella specie, la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare lo smartphone e a consegnarlo all’autorità giudiziaria, senza accedervi di propria iniziativa, sicché la prova era stata acquisita legittimamente.

Infine, la Corte ha escluso che la mancata preventiva autorizzazione del giudice al sequestro determini inutilizzabilità della prova: essa integra semmai una nullità dell’atto, non più deducibile perché non eccepita nel primo atto successivo e comunque sanata dall’intervento del tribunale del riesame, che garantisce un controllo effettivo e indipendente sulla necessità e proporzionalità dell’acquisizione, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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