Confisca prevenzione non nulla per citazione terzo titolare garanzia reale (Cass. pen. Sez. VI n. 4924 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo titolare di un diritto reale di garanzia acceso su beni sottoposti a confisca di prevenzione, citato dal Tribunale in applicazione dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, non è litisconsorte necessario del giudizio che porta all’ablazione: la sua mancata citazione non è sanzionata a pena di nullità, restando ferma la possibilità di far valere la pretesa nel procedimento di verifica dei crediti ex artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011. Il terzo che, pur citato, sia stato pretermesso dal giudice di primo grado può dolersi del vizio solo con l’appello; l’omessa impugnazione gli preclude l’ingresso nel giudizio di secondo grado mediante intervento volontario, senza che possa invocare la restituzione in termini, mancando la decadenza da sanare quando difetti la notifica del provvedimento appellabile.
Il Fatto
La banca, titolare di prelazione ipotecaria su alcuni cespiti sottoposti a vincolo in un procedimento di prevenzione, era stata citata in primo grado dal Tribunale in applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011 e aveva depositato dichiarazione di credito. Il Tribunale, disponendo la confisca dei beni, aveva però integralmente pretermesso la sua pretesa, e il decreto non le era stato notificato.
Venuta a conoscenza dell’appello proposto da altri avverso il decreto, la banca si era costituita in secondo grado deducendo la nullità del decreto per omessa notifica e del decreto di citazione in appello, chiedendo in subordine la rimessione in termini. La Corte d’appello, con provvedimento del 6 novembre 2023, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’intervento; con successiva ordinanza del 22 aprile 2024 aveva declinato la propria incompetenza funzionale sulla istanza di ammissione del credito. Da qui il ricorso per cassazione avverso i due provvedimenti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla modifica dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 introdotta dalla legge n. 161 del 2017, che ha esteso la citazione nel giudizio di confisca anche ai terzi titolari di diritti reali di garanzia, allo scopo di favorire il contraddittorio immediato sull’opponibilità del credito già nella fase ablativa.
Da ciò il Collegio trae il superamento dell’orientamento precedente — richiamato nel testo con la Sez. 2 n. 31988 del 13-05-2016, non mass. — che relegava ogni pretesa alla sola udienza di verifica. L’attuale tenore della norma favorisce il coinvolgimento processuale del terzo, ma senza sanzionarne in termini di nullità l’inosservanza: il terzo titolare di tali posizioni non è litisconsorte necessario e conserva la facoltà di chiedere l’ammissione al passivo nelle forme dell’art. 57 del medesimo decreto.
Il Collegio delimita inoltre i confini dell’accertamento nel giudizio di confisca ai soli temi tracciati dall’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, connessi alla pericolosità sociale del proposto; ogni altro profilo, e la definizione quantitativa del credito, resta di esclusiva pertinenza della fase di verifica. Il conforto normativo è nell’ultimo periodo dell’art. 23, comma 4, che rinvia al titolo IV del libro per la liquidazione dei diritti.
Sul piano applicativo, la Corte conferma l’ammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza del 22 aprile 2024, che realizza una sorta di stralcio della posizione processuale con anticipazione della decisione di appello, e ne afferma la portata assorbente rispetto ai rilievi sull’altro provvedimento. Nel merito, però, il ricorso è infondato: solo interponendo appello il terzo pretermesso, già presente davanti al Tribunale, avrebbe potuto rilevare il vizio e partecipare al secondo grado, senza poter surrogare l’inerzia con l’intervento volontario.
Quanto alla richiesta di restituzione in termini, qualificata come istanza ex art. 175, quarto comma, ultimo periodo, cod. proc. pen., la Corte la ritiene erronea in diritto: la restituzione presuppone una decadenza maturata per caso fortuito o forza maggiore, mentre, in difetto di notifica del provvedimento appellabile, la decadenza non si è mai prodotta.
Nota della Redazione
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