Amministratore di fatto e interesse del socio: bancarotta e notifiche Covid (Cass. pen. Sez. V n. 37087 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualità di amministratore di fatto, rilevante ai fini della riferibilità dei reati di bancarotta a chi non rivesta qualifiche formali nella società fallita, non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, non episodica, tale da fornire indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto nell’assetto societario. Tale qualità non può desumersi dalla sola qualità di socio, dall’interesse personale alla gestione, dalla presenza fissa in azienda o dal compimento di operazioni dispositive dei ricavi, che possono semmai fondare il concorso dell’extraneus nel reato proprio. Quanto alle notifiche nel periodo pandemico, la comunicazione del rinvio d’ufficio dell’udienza al solo difensore d’ufficio, senza notifica all’imputato privo di difensore di fiducia, integra una nullità a regime intermedio, non sanata se tempestivamente dedotta.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Savona, ha ridotto la pena inflitta a uno dei due imputati e ha confermato la condanna dell’altro, nonché le pene accessorie fallimentari e il risarcimento del danno in favore della parte civile. Gli imputati erano stati dichiarati responsabili, in concorso, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazioni dalle casse della società fallita e di bancarotta fraudolenta documentale per l’irregolare tenuta dei libri sociali.

Avverso la sentenza d’appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Un ricorrente ha contestato, tra l’altro, il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto, la sussistenza delle distrazioni, la qualificazione documentale e il trattamento sanzionatorio; l’altro ha dedotto la nullità della sentenza per l’omessa notifica all’imputato del decreto di rinvio d’ufficio dell’udienza disposto durante l’emergenza epidemiologica.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo del ricorrente, di natura processuale, la doglianza sulla mancata rinnovazione degli atti per mutamento del collegio è stata respinta: la mancata opposizione all’utilizzabilità degli atti, accompagnata dal preannuncio di consenso alla rinnovazione, integra un consenso implicito per fatti concludenti, trattandosi di diritto potestativo su istanza di parte.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha distinto nettamente tra capacità gestoria e interesse del socio alla gestione dell’ente. La prima non può desumersi, neppure in parte, dalla qualità di socio, che ha il diritto di interessarsi alla gestione, osservarla e criticarla senza per ciò essere coinvolto nell’amministrazione. Nemmeno la presenza fissa in azienda è indicativa di capacità gestoria, traducendosi in un puro e giustificato interesse alla vita societaria.

Il compimento di operazioni dispositive dei ricavi, ha precisato la Corte, può essere valutato non soltanto sotto il profilo del reato proprio dell’amministratore di fatto, ma anche quale concorso dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore, di diritto o di fatto, e non giustifica di per sé l’attribuzione del ruolo gestorio. L’accertamento della qualità di amministratore di fatto è valutazione di fatto insindacabile in legittimità se sorretta da congrua motivazione.

La Corte ha quindi annullato la sentenza anche in relazione ai motivi sulla distrazione e sulla bancarotta documentale, segnalando imprecisioni concettuali tra dolo specifico e generico nelle due fattispecie dell’art. 216, primo comma, n. 2, l. fall. e la necessità di chiarire l’inquadramento delle condotte. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è rimasto assorbito.

Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha accolto il ricorso rilevando che, durante l’emergenza pandemica, l’art. 83, comma 14, d.l. n. 18 del 2020 consente la notifica al solo difensore di fiducia in forza del rapporto fiduciario, ma mantiene le modalità ordinarie quando l’imputato sia assistito da difensore d’ufficio. La notifica al solo difensore d’ufficio ha così generato una nullità a regime intermedio, tempestivamente dedotta. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per l’ulteriore corso; per l’altro ricorrente, annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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