Amministratore di fatto e traslazione reddito impresa ex art 37 dPR 600/73 (Cass. civ. Sez. V n. 23148 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette e IVA, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito dell’ente interposto. L’irrogazione delle sanzioni trova il suo diretto riferimento nella condotta dell’interponente, sanzionato in proprio, con la conseguenza che la fattispecie resta estranea al perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, il quale riguarda il rapporto fiscale proprio della società con personalità giuridica. Nell’ipotesi di società cartiera, accertata in via presuntiva secondo l’id quod plerumque accidit, si presume che l’amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell’evasione, spettandogli la prova contraria. Non è configurabile un divieto di doppie presunzioni, potendo il fatto noto accertato in via presuntiva costituire la premessa di un’ulteriore inferenza, purché anch’essa grave, precisa e concordante.
Il Fatto
Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una s.r.l. unipersonale e a lui notificato quale coobbligato, nella qualità assunta di amministratore di fatto della società, per il mancato pagamento di IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L’accertamento, condotto con metodo induttivo in mancanza della dichiarazione, traeva origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza che aveva qualificato la società come cartiera nell’ambito di un sistema di frode carosello nel settore dei prodotti elettronici.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, confermando la legittimità dell’atto impositivo e la qualifica di amministratore di fatto. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a dodici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso ricostruendo il fondamento normativo della pretesa. Il percorso muove dalla regola dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, che deroga al principio personalistico ponendo la sanzione pecuniaria in via esclusiva a carico della società con personalità giuridica quale effettivo beneficiario delle violazioni. Tale ratio viene meno quando il rappresentante o l’amministratore abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente quale schermo o paravento: in tal caso la persona fisica è al contempo trasgressore e contribuente.
Il collegio ha valorizzato il meccanismo di riallineamento dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, che imputa al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche su presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. L’ampia latitudine della norma non è limitata dalla tipologia di reddito e si estende al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali.
Quanto alle sanzioni, la Corte ha chiarito che l’irrogazione trova diretto riferimento nella condotta dell’interponente, sanzionato in proprio per la traslazione del reddito e dei tributi, con imputazione anche delle condotte evasive. La fattispecie è esterna all’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 perché il rapporto fiscale considerato non è quello proprio della società, ma quello specifico dell’interponente.
Con riguardo alla società cartiera, di cui sia accertata l’inesistenza per assenza degli elementi essenziali allo svolgimento dell’attività economica, opera la presunzione secondo cui l’amministratore di fatto ha direttamente incamerato i proventi dell’evasione, spettandogli la prova contraria. La Corte ha inoltre escluso che il divieto di doppie presunzioni sia riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ..
Gli altri motivi sono stati rigettati: la motivazione per relationem dell’avviso al p.v.c. regolarmente notificato soddisfa l’obbligo di cui agli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972; le dichiarazioni di terzi acquisite dai verificatori hanno valore indiziario nel processo tributario; la questione sul ne bis in idem e quella sul favor rei sono state ritenute inammissibili o infondate, escludendosi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 87 del 2024.
Nota della Redazione
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