Fallimento e crediti tributari: interruzione, riassunzione tardiva ed esclusione dell’estinzione (Cass. civ. Sez. V n. 4508 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In corso di procedura fallimentare, oggi liquidazione giudiziale, i crediti la cui cognizione rientra nelle giurisdizioni speciali, e in particolare quello tributario la cui conoscenza compete al giudice tributario, a differenza di tutti gli altri, continuano ad essere accertati dal giudice speciale. Ove pendenti al momento della dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale, si determina l’interruzione del relativo processo. Se il processo di competenza del giudice speciale viene riassunto dal curatore, o riassunto dall’altra parte nei suoi confronti, e successivamente lo stesso venga ciononostante dichiarato interrotto, la relativa riassunzione può essere effettuata anche senza il rispetto del termine all’uopo stabilito dal giudice, senza che ciò produca l’estinzione del giudizio.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento di maggior reddito e il contribuente lo impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza del 2006; l’Agenzia proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale, notificandolo al curatore del fallimento medio tempore intervenuto.

Con ordinanza del 2011 la CTR dichiarava l’interruzione del processo in ragione della dichiarazione di fallimento del contribuente, risalente al 1991. Su istanza di trattazione dell’Agenzia, la CTR disponeva il deposito di copia della sentenza dichiarativa di fallimento e del domicilio fiscale del contribuente, e l’Agenzia depositava detti documenti unitamente al decreto di chiusura del fallimento. All’esito, la CTR dichiarava l’estinzione del giudizio per intempestività della riassunzione; l’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, mentre contribuente e curatore restavano intimati.

La Motivazione della Corte

La Corte chiarisce anzitutto la natura dell’evento. Il fallimento, per i giudizi che abbiano ad oggetto l’accertamento di un credito nei confronti del fallito, determina non già l’interruzione — disciplinata, per i giudizi attivi, dall’art. 43 l.f. e, per la liquidazione giudiziale, dall’art. 143 CCII — bensì l’improcedibilità, in virtù dell’art. 52 l.f., oggi art. 151 CCII.

A tale regola fanno eccezione i crediti verso il fallimento appartenenti alla giurisdizione di giudici speciali. Per i crediti tributari la competenza resta del giudice tributario anche in corso di procedura, sia quando l’accertamento è promosso dal curatore, sia quando pende il giudizio promosso dal fallito in bonis: in quest’ultimo caso si verifica una ipotesi di interruzione per il venir meno della legittimazione processuale del fallito a seguito della sentenza di fallimento.

Nella specie, il curatore si era costituito nelle more del giudizio di primo grado, evitando l’interruzione e consentendo la prosecuzione fino alla pronuncia. Dalla stessa sentenza impugnata risulta che quella di primo grado era stata regolarmente notificata al curatore. Mancavano dunque in radice i presupposti della declaratoria di interruzione del 2011, poiché l’evento era già stato superato dalla costituzione del curatore in primo grado.

Ne deriva che, a fronte dell’ordinanza erroneamente emessa dal giudice d’appello, l’Agenzia ben poteva proporre istanza di riassunzione senza osservanza del termine, perché in tal caso ciò non determina l’estinzione del giudizio. Ove non sussista la causa di interruzione posta a fondamento del provvedimento, questo deve ritenersi nullo e l’onere di osservanza del termine risulta come non dato, onde il processo può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del semestre.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, che provvederà anche alla liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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