Amministratore di sostegno, spese funerarie e legittimazione dopo la morte dell’amministrato (ABF Collegio di Napoli n. 775 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Con la morte del beneficiario l’amministratore di sostegno cessa dalle proprie funzioni, ma conserva la facoltà di compiere gli atti urgenti, tra i quali rientra il pagamento delle spese funerarie. Tali spese costituiscono pesi ereditari e gravano sugli eredi, sicché chi le ha anticipate ha diritto al rimborso. L’intermediario che dia esecuzione alla disposizione impartita dall’amministratore, conformemente alla volontà del defunto e con l’approvazione del Giudice Tutelare, non incorre in alcun rimprovero. La successiva quietanza e manleva sottoscritta dagli eredi in sede di liquidazione del compendio preclude ogni ulteriore pretesa verso la banca.

Il Fatto

Il de cuius, deceduto nel maggio 2024, deteneva un conto corrente presso l’intermediario con un saldo attivo di € 25.122,53. Alla successione partecipavano, oltre alla ricorrente, altri tre eredi legittimi. Il 21 maggio 2024 l’intermediario disponeva due operazioni: un bonifico di € 8.200,00 per il pagamento delle spese funebri e un addebito di € 7,50 per spese di gestione. La ricorrente ha sostenuto che tali operazioni fossero state autorizzate dall’amministratore di sostegno del defunto, coerede anch’esso, il cui incarico si era estinto con la morte dell’amministrato, e ha lamentato la violazione dei doveri di diligenza, trasparenza e correttezza.

Ha quindi chiesto all’Arbitro di accertare la scorrettezza del comportamento dell’intermediario e di condannarlo al pagamento di un indennizzo forfettario di € 20.000,00, oltre alla restituzione delle somme prelevate con interessi legali, disponendo anche la pubblicazione della decisione. L’intermediario ha resistito, evidenziando che la spesa funeraria era stata approvata dal Giudice Tutelare e ratificata in sede di rendiconto, che la procedura era stata chiusa senza contestazioni e che tutti i coeredi avevano sottoscritto un atto di quietanza e manleva.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua il nucleo giuridico della controversia nella legittimazione dell’amministratore di sostegno a compiere prelievi dal conto dell’amministrato dopo la morte di questi, al fine di pagare le spese funerarie. Muovendo dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, decr. 21 agosto 2013), il Collegio ricorda che con la morte del beneficiario l’amministratore cessa dalle funzioni e resta titolare della facoltà di compiere solo gli atti urgenti, categoria nella quale rientrano le spese funerarie.

Su questa base il Collegio valorizza una serie di emergenze fattuali convergenti. Anzitutto è presente in atti una disposizione scritta del defunto che indicava modalità e oneri del funerale, precisando che dei medesimi dovesse occuparsi l’amministratore di sostegno. In secondo luogo, le spese sostenute, conformi alla volontà del de cuius, sono state espressamente approvate dal Giudice Tutelare e successivamente ratificate in sede di rendiconto.

Il Collegio richiama poi il principio per cui le spese funerarie rientrano fra i pesi ereditari, cioè fra gli oneri che nascono con l’apertura della successione e gravano sugli eredi, con diritto al rimborso in favore di chi le ha anticipate (Cass. civ., sez. II, n. 28 del 2022; Cass. civ., sez. II, n. 3489 del 1977). A ciò si aggiunge che il Giudice Tutelare ha dichiarato chiusa la procedura il 30 luglio 2024, senza contestazioni delle parti, compresa la ricorrente.

Decisivo è infine l’atto di quietanza e manleva sottoscritto dagli eredi, e dunque anche dalla ricorrente, il 28 marzo 2025: a fronte della liquidazione del compendio ereditario essi hanno riconosciuto di non avere ulteriori pretese verso l’intermediario, sollevandolo da ogni contestazione relativa alla liquidazione del conto. Ne consegue che nessun rimprovero può essere mosso alla banca, non tenuta ad alcun rimborso né al risarcimento di pretesi danni, con il rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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