Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso dei costi up-front (ABF Collegio di Roma n. 4749 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito comprendente tanto le componenti recurring quanto quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere fissato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile e proporzionata; in mancanza, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica pro rata temporis. La sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, relativa al credito immobiliare, non smentisce la sentenza Lexitor e non consente di escludere la riduzione proporzionale dei costi up-front nel credito mobiliare.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato in data 8.05.2020 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, di durata pari a 120 rate. A maggio 2024, in occasione della rata 48/120, il finanziamento si estingueva anticipatamente. Il consumatore ha quindi adito l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la restituzione degli oneri non maturati ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., per complessivi euro 1.283,00.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha sostenuto di aver correttamente rimborsato quanto dovuto e ha invocato la sentenza della Corte di giustizia UE del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, per escludere la ripetibilità dei costi up-front. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, è stato sostituito dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021. Le disposizioni di diritto intertemporale del secondo comma sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022 e poi riscritte dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023.
Poiché il contratto è stato stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, il Collegio ritiene applicabile il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento. Resta fermo che le imposte non sono soggette a riduzione, come espressamente previsto dalla norma intertemporale.
Quanto ai criteri di rimborso, il Collegio richiama la stessa pronuncia di coordinamento: le parti possono declinare in modo differenziato i costi up-front e recurring, purché il criterio sia comprensibile e proporzionato. In mancanza di clausola, i costi up-front vanno ridotti secondo un’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con criterio analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020, il Collegio ha mutato il proprio orientamento per uniformarsi agli altri Collegi, estendendo la riduzione anche al compenso per intermediazione creditizia e ammettendo clausole che disapplicano il pro rata temporis per i costi recurring.
Il Collegio affronta poi la sentenza C-555/21 (Unicredit Bank), invocata dall’intermediario. Essa riguarda il credito immobiliare e la direttiva 2014/17/UE, non la direttiva 2008/48/CE oggetto della sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019. La Corte di Lussemburgo ha giustificato il trattamento differenziato in ragione delle specificità del credito immobiliare e non ha rimesso in discussione Lexitor. La pronuncia del 2023 non può quindi escludere la riduzione proporzionale dei costi up-front nel credito mobiliare.
Applicando tali principi e il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni finanziarie, il Collegio quantifica in euro 479,06 la somma ancora dovuta a titolo di commissioni di distribuzione up-front, arrotondata a euro 479,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo. Dispone inoltre il pagamento del contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e del rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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