Ammissione con riserva e riconoscimento carriera universitaria pregressa (TAR Puglia n. 222 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare volta a contestare il mancato riconoscimento della carriera universitaria pregressa e l’applicazione di criteri di propedeuticità è accolta con la tecnica dell’ammissione con riserva, strumento volto a preservare il bene della vita dello studente. L’ammissione con riserva consente la frequenza del corso di laurea e il completo accesso a tutte le attività e strumentazioni didattiche, inclusi laboratori e svolgimento degli esami, senza che tale tutela anticipatoria definisca il merito della controversia. Le questioni relative al rispetto dei criteri di propedeuticità rilevati dalla commissione richiedono un approfondito esame nella sede di merito.
Il Fatto
Uno studente, iscritto al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari, chiedeva il trasferimento da altro ateneo per anni di corso successivi al primo. L’amministrazione universitaria dichiarava la non ammissibilità dell’istanza per “mancanza del piano di studio del corso di laurea di provenienza”, ai sensi dell’art. 3 del bando che comminava l’esclusione per la mancata allegazione della documentazione.
Il ricorrente impugnava gli atti del procedimento, e nel corso del giudizio veniva ammesso con riserva alla frequenza del terzo anno. Successivamente, la commissione competente adottava un provvedimento di convalida e riconoscimento CFU che riconosceva solo parzialmente la carriera pregressa, escludendo esami del secondo anno rilevanti per l’accesso al terzo anno e reintroducendo ostacoli di natura propedeutica. Lo studente proponeva quindi un secondo ricorso per motivi aggiunti avverso tale provvedimento e gli atti conseguenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando le precedenti ordinanze cautelari rese nel medesimo giudizio, ha rilevato la necessità di preservare il bene della vita del ricorrente. Attraverso lo strumento dell’ammissione con riserva, il tribunale ha confermato la tutela già accordata, consentendo la frequenza del terzo anno con completo accesso a tutte le attività e strumentazioni didattiche, inclusi laboratori e abilitazione al sistema informatico per lo svolgimento degli esami.
Il tribunale ha evidenziato che le questioni relative al rispetto dei criteri di propedeuticità, oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, necessitano di un approfondito esame nella sede di merito. La verifica della legittimità delle valutazioni compiute dalla commissione sulla carriera pregressa e l’accertamento dell’eventuale violazione dei criteri di propedeuticità non possono essere definiti nella fase cautelare.
L’accoglimento della domanda di sospensione in relazione al secondo ricorso per motivi aggiunti si fonda pertanto sulla valutazione del danno grave e irreparabile derivante dalla paralisi del percorso di studi in attesa della decisione di merito, bilanciato con l’interesse pubblico alla corretta progressione della carriera universitaria. Il collegio ha confermato l’udienza pubblica già fissata per la trattazione del merito, compensando le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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