Continuità terapeutica e verificazione ex art. 66 c.p.a. nel bilanciamento cautelare (TAR Puglia n. 190 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare il giudice amministrativo, quando la domanda di sospensione investe provvedimenti che incidono sul diritto alla salute di un soggetto vulnerabile, può disporre d’ufficio una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per acquisire elementi tecnici sulle condizioni cliniche dell’interessato e sull’adeguatezza della struttura di destinazione. La verificazione si configura come strumento istruttorio funzionale a orientare il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla programmazione sanitaria e il fondamentale diritto alla salute. Nel periodo necessario agli accertamenti, l’istanza cautelare può essere accolta per garantire la continuità terapeutica ed evitare il rischio di regressione delle condizioni cliniche raggiunte. Il compenso dell’organo verificatore è anticipato, in misura forfetaria, dall’amministrazione resistente, con facoltà di addebito all’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno di un soggetto affetto da patologia connessa a dipendenze patologiche, impugnava gli atti con cui l’ASL di Foggia aveva disposto il rientro del paziente dalla struttura extraregionale ove era ricoverato e il suo trasferimento presso la struttura “Universo Salute s.r.l.” sita in Foggia, indicata quale nuova sede di degenza. Unitamente agli atti applicativi, veniva gravata la deliberazione della Giunta regionale pugliese che vietava l’autorizzazione di assistiti in strutture dedicate alle dipendenze patologiche site in altre Regioni. Con l’istanza cautelare il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti, deducendo il pregiudizio derivante dall’interruzione del percorso terapeutico in corso da anni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, all’esito della delibazione sommaria tipica della fase cautelare, ha ritenuto necessario acquisire elementi tecnici prima di pronunciarsi definitivamente sull’istanza. Ha quindi disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore dell’U.O.C. “Psichiatria universitaria” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, con facoltà di delega a figura professionale qualificata. L’accertamento è stato circoscritto a tre profili: le condizioni di salute del paziente e la natura acuta o stabile della patologia; i trattamenti e i setting sanitari necessari a fini terapeutici e riabilitativi; l’adeguatezza della struttura “Universo Salute s.r.l.” rispetto alle prestazioni da garantire.
Nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, il Collegio ha ritenuto che l’istanza cautelare possa trovare favorevole apprezzamento, in pendenza degli accertamenti, per garantire un’adeguata tutela del diritto alla salute mediante la continuità terapeutica. Il rischio paventato è quello di una regressione delle condizioni cliniche consolidate dopo anni di cure, pregiudizio che sarebbe difficilmente ristorabile per equivalente. La sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è stata pertanto disposta fino alla definizione del merito, con fissazione dell’udienza pubblica.
Quanto agli aspetti economici, il TAR ha posto a carico dell’ASL di Foggia l’anticipo del compenso spettante all’organo verificatore, nella misura forfetaria di € 1.000,00, ferma la regolazione definitiva all’esito del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’organo incaricato dovrà depositare la relazione documentata entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.