Emersione: falsità sull’idoneità alloggiativa e nullità del contratto di soggiorno (TAR Toscana n. 1557 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero non è elemento estraneo alla domanda di emersione, ma ne costituisce componente essenziale, poiché il modulo di istanza richiede l’indicazione dell’alloggio e il datore di lavoro assume l’impegno a fornirne uno conforme ai parametri minimi di legge. Ne consegue che la falsa attestazione di tale qualità, realizzata anche mediante produzione di certificati contraffatti, integra la fattispecie dell’istanza contenente dati non rispondenti al vero, sanzionata dall’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020 con la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato. Il provvedimento di reiezione fondato su tale falsità è pertanto legittimo, non potendosi distinguere tra falsità contenute nell’istanza e falsità riferite ad atti esterni che dell’istanza costituiscono parte integrante.

Il Fatto

Un datore di lavoro presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Livorno un’istanza di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario, ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Lo Sportello rigettava la domanda con provvedimento del 30 agosto 2021: da una verifica era emerso che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto risultava contraffatto, poiché il Comune di Livorno aveva confermato che i certificati oggetto di controllo non erano stati da esso rilasciati.

Il ricorrente impugnava il rigetto davanti al TAR Toscana, sostenendo che il contratto di soggiorno sarebbe nullo, ai sensi dell’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, solo in presenza di falsità menzionate direttamente nell’istanza, mentre quelle relative all’idoneità abitativa, contenute in un atto esterno, non rileverebbero. L’Amministrazione resisteva eccependo che l’idoneità alloggiativa integra l’istanza e che anche la relativa falsità ne determina la nullità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso e ritiene infondate le doglianze, in linea con la giurisprudenza amministrativa consolidata. Il punto di partenza è la struttura dell’istanza di emersione: il modulo presentato alla Prefettura richiede espressamente di indicare l’ubicazione dell’alloggio messo a disposizione del lavoratore e le modalità di pagamento dell’eventuale canone, in un apposito riquadro dedicato alla sistemazione alloggiativa del lavoratore. Il dato abitativo, dunque, non è un allegato neutro, ma un contenuto richiesto e qualificante della domanda.

A ciò si aggiunge l’assunzione di impegno contenuta nella prima pagina dell’istanza, con cui il datore di lavoro si obbliga verso lo Stato italiano a fornire al lavoratore un alloggio rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’idoneità abitativa diventa così elemento costitutivo della fattispecie, non semplice requisito documentale esterno.

Da questa ricostruzione il Tribunale trae la conseguenza centrale: la falsa attestazione di tale qualità, realizzata per di più mediante produzione di documenti contraffatti, condotta illecita anche sotto ulteriori profili, integra la fattispecie dell’istanza contenente dati non rispondenti al vero sanzionata dall’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020. La tesi del ricorrente, che vorrebbe limitare la nullità alle sole falsità contenute materialmente nel modulo, è respinta: non è sostenibile una distinzione tra dati interni all’istanza e dati esterni che dell’istanza costituiscono parte integrante.

Il Collegio richiama a sostegno TAR Puglia, Bari, n. 490/2024, TAR Lazio, Latina, n. 347/2023 e un proprio precedente, TAR Toscana, Sez. II, n. 1052 del 27 settembre 2024. Il provvedimento di reiezione è quindi pienamente legittimo, avendo la Prefettura correttamente applicato la disposizione. Il ricorso è respinto e le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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