Suoli in fascia B costiera e vincolo paesaggistico ex lege (TAR Puglia n. 563 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La perimetrazione dei suoli in fascia B dei territori costieri, recepita dal PUG in sede di adeguamento al PPTR, non costituisce espressione di autonoma valutazione comunale, ma esito del procedimento di co-pianificazione e necessario recepimento del vincolo paesaggistico imposto ex lege dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. Tale vincolo si fonda su un dato morfologico oggettivo, la collocazione entro la fascia di 300 metri dalla linea di battigia, e opera automaticamente. Le scelte di pianificazione urbanistica non richiedono motivazione puntuale e sono sindacabili solo per palese illogicità. La previsione dell’art. 45 NTA del PPTR, riconoscendo la compatibilità paesaggistica astratta di infrastrutture portuali, non attribuisce titoli edificatori diretti né esclude l’applicazione del vincolo e l’obbligo di autorizzazione paesaggistica.

Il Fatto

Le società ricorrenti impugnavano la deliberazione del Consiglio comunale di Monopoli di approvazione dell’adeguamento del PUG al PPTR, nella parte in cui i loro suoli, ricadenti nell’ambito P1 destinato al potenziamento del porto commerciale, erano stati perimetrati in fascia B dei territori costieri. Esse lamentavano la mancata qualificazione delle aree come degradate ai sensi dell’art. 93 NTA del PPTR, che avrebbe imposto una disciplina diversa. In particolare, deducevano la violazione degli artt. 2 e 93 NTA del PPTR e dell’art. 143, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 42/2004.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che l’inclusione dei suoli nei territori costieri non discende da una scelta comunale, ma rappresenta il recepimento di un vincolo paesaggistico imposto ex lege dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. La tutela si fonda su un dato geometrico oggettivo, la localizzazione entro i 300 metri dalla battigia, e opera automaticamente. La perimetrazione in fascia B costituisce, quindi, esito necessario del procedimento di co-pianificazione con la Soprintendenza e la Regione.

Il collegio esclude profili di illegittimità nella scelta pianificatoria. Le scelte di pianificazione sono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, insindacabile nel merito e censurabile solo per palese illogicità o erronei presupposti di fatto. Non sono condizionate da precedenti destinazioni edificatorie più favorevoli e non richiedono motivazione puntuale, trattandosi di atti amministrativi generali ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. La giurisprudenza citata conferma i limiti del sindacato del giudice amministrativo.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 45 NTA del PPTR, la norma si limita a riconoscere la compatibilità paesaggistica in astratto di alcune infrastrutture portuali. Essa non attribuisce alcun titolo edificatorio diretto e non esclude l’applicazione del vincolo paesaggistico. La collocazione in fascia B non preclude la realizzazione delle infrastrutture portuali, ma le assoggetta a un regime di tutela graduato e al controllo di compatibilità paesaggistica. In ambito P1, la fascia B rappresenta il massimo livello di trasformabilità consentito. L’assoggettamento all’autorizzazione paesaggistica con parere vincolante della Soprintendenza non è un ostacolo irragionevole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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