Ottemperanza al giudicato sulla Carta Elettronica del Docente e nomina del commissario (TAR Piemonte n. 1370 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertata l’omessa esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Gli interessi legali sono dovuti, come previsto dal titolo, dalla data di pubblicazione della sentenza ottemperanda fino al saldo effettivo, mentre la rivalutazione monetaria non è riconosciuta in difetto di allegazione su una sua incidenza superiore al tasso legale. L’amministrazione che abbia omesso l’ottemperanza va condannata alla rifusione delle spese, distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, l’importo di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione riferito agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

La sentenza azionata era stata notificata all’amministrazione soccombente e non eseguita. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Il giudice ha inoltre accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non risultava contestato che l’amministrazione avesse omesso di dare esecuzione al giudicato.

Su queste basi il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, pagando le somme liquidate in favore della parte ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Quanto agli interessi, li ha riconosciuti nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza ottemperanda fino al saldo effettivo, mentre ha escluso la rivalutazione monetaria, non avendo la parte allegato una sua incidenza superiore al tasso di interesse di legge.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari all’adempimento. La sua attività rientrando nei compiti istituzionali, non gli è riconosciuto alcun compenso.

Sulle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione, con liquidazione commisurata alla natura minima e stereotipata dell’attività richiesta e con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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