L’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto esecutivo contro l’amministrazione (TAR Basilicata n. 71 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato, è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ. e ha quindi valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza. L’azione è ammissibile ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., purché siano decorsi infruttuosamente i centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione. L’inerzia dell’ente configura palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario, gravando sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento.
Il Fatto
Una società di gestione del risparmio, titolare di un credito verso un Comune, otteneva dal Tribunale civile un decreto ingiuntivo di pagamento. Il decreto, non opposto dall’ente, veniva dichiarato esecutivo e successivamente notificato in forma esecutiva all’amministrazione comunale, che tuttavia non provvedeva al pagamento.
La società avviava quindi il giudizio di ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’integrale attuazione del titolo, la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune intimato, ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato orientamento per cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per i decreti ingiuntivi non opposti. Tale titolo, infatti, una volta decorso il termine per l’opposizione senza che questa sia stata proposta, acquisisce l’autorità propria del giudicato sostanziale, con la sola eccezione dei rimedi straordinari della revocazione e dell’opposizione di terzo.
Il Tribunale ha poi verificato la sussistenza delle condizioni processuali: il ricorso risultava notificato e depositato nella medesima data, nel rispetto del termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), cod. proc. amm., ed era decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, prescritto dall’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, quale condizione di procedibilità dell’azione.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’inerzia dell’ente è stata qualificata come palese violazione dell’obbligo di conformarsi al provvedimento del giudice ordinario. Il Tribunale ha inoltre precisato che spetta all’amministrazione, che non vi aveva provveduto, l’onere di dimostrare l’integrale adempimento del debito prima della notifica del ricorso, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
Conseguentemente, è stato ordinato al Comune di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina sin d’ora del Prefetto di Potenza, o suo delegato, quale commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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