Silenzio rifiuto e rilascio del permesso di soggiorno: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13004 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione su un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, comunichi la validazione dell’istanza e l’imminente consegna del titolo autorizzativo all’interessato. La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, ancorché non ancora materialmente consegnato, determina il venir meno dell’interesse alla declaratoria di illegittimità del silenzio, atteso che la pronuncia non potrebbe più produrre alcuna utilità concreta in favore del ricorrente. La definizione in rito della controversia per tale ragione non preclude la compensazione delle spese di lite, giustificata dall’evoluzione della vicenda, e la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato in data 19.08.2024 istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite la procedura telematica con assicurata password n. 055991387564. Era quindi ricorso al TAR Lazio per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, a fronte dell’inerzia serbata dalla Questura di Roma e dal Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio.
Nel corso del procedimento, la Questura di Roma aveva comunicato alla difesa del ricorrente che l’istanza era stata validata e che il titolo autorizzatorio sarebbe stato consegnato all’interessato dopo il decorso di un termine di quaranta giorni. Il ricorrente aveva quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato che l’Amministrazione aveva comunicato in data 09.06.2026 l’avvenuta validazione dell’istanza e l’imminente consegna del permesso di soggiorno, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dell’istante alla prosecuzione del giudizio.
La fattispecie è stata ricondotta all’istituto dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, già previsto dall’art. 35, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., e applicabile anche alla speciale disciplina del giudizio avverso il silenzio di cui all’art. 117 cod. proc. amm., con il conseguente assorbimento della verifica di fondatezza della domanda in rito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, ravvisando giusti motivi nella circostanza che la definizione in rito della controversia è dipesa dall’evoluzione della vicenda amministrativa, successiva alla proposizione del ricorso e non riconducibile al comportamento processuale delle parti.
Il Collegio ha infine provveduto alla liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, determinando l’importo complessivo in via equitativa sulla base dei valori tabellari minimi di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, applicando le riduzioni previste per l’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto e per la definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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