Ammonimento per stalking: reiterata condotta molesta anche senza minaccia (TAR Campania n. 2255 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammonimento ex art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, il provvedimento del Questore ha natura preventiva e cautelare e non richiede la prova rigorosa del reato, ma soli elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato, anomalo e molesto, avvertito come tale dal destinatario e idoneo a determinare uno stato di ansia o paura. La condotta può integrare il presupposto dell’ammonimento anche in assenza di atti di violenza o di minaccia, quando la sua reiterazione in un lungo arco temporale e la sistematica reiezione opposta dalla vittima ne rivelino il carattere persecutorio. La valutazione amministrativa è discrezionale e sindacabile nei soli limiti dell’adeguatezza dell’istruttoria e della ragionevolezza. L’invito a intraprendere un percorso rieducativo, non accompagnato da alcun obbligo giuridico, è inidoneo a ledere autonomamente interessi.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Napoli, ritenendo che egli avesse posto in essere condotte di tipo persecutorio nei confronti della ex compagna, lo ha ammonito ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009. La controinteressata, dopo la cessazione della relazione, aveva presentato richiesta di ammonimento sostenendo che l’uomo, nonostante la volontà più volte espressa di interrompere ogni rapporto, avesse cercato ripetutamente di rientrare in contatto con lei, ingenerandole uno stato di ansia e inducendola a modificare le proprie abitudini di vita. Ricevuto l’avviso di procedimento, il ricorrente aveva depositato una memoria difensiva negando le condotte persecutorie e qualificando i comportamenti come tentativi di riallacciare la relazione.
Il Questore non ha ritenuto persuasive le difese, osservando che gli stessi comportamenti ammessi, posti in essere in assenza di qualsiasi consenso o apertura al dialogo, costituivano tipica manifestazione del comportamento reiterato e invasivo che la normativa intende prevenire. Il ricorrente ha proposto ricorso deducendo il difetto del presupposto della condotta persecutoria, l’inadeguatezza dell’istruttoria e l’illegittimità dell’invito a intraprendere un percorso rieducativo presso un’associazione nominativamente indicata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dell’ammonimento, che la giurisprudenza consolidata qualifica come misura preventiva e cautelare, mirata a dissuadere da comportamenti persecutori e a prevenire reati contro la persona. Richiamando il Consiglio di Stato, sez. III, n. 521 del 2026, il Tribunale ribadisce che il provvedimento presuppone condotte reiterate di minaccia o molestia e non richiede una prova rigorosa, bastando la probabilità che gli atteggiamenti molesti possano presagire reati ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen.
Nel caso concreto, le condotte attribuite al ricorrente — invio di cartoline, fiori, doni e messaggi da utenze sconosciute, protrattisi dal luglio 2024 al maggio 2025 — risultano astrattamente sussumibili nello schema dell’art. 612-bis cod. pen. Benché non risulti provato che il ricorrente si sia presentato o appostato presso l’abitazione della controinteressata e sia certa l’assenza di comportamenti violenti o minacciosi, i fatti documentati e in larga parte ammessi integrano gli estremi di una reiterata condotta molesta.
Il Collegio sottolinea che la controinteressata, almeno dalla fine di luglio 2024, aveva palesato in modo inequivoco la volontà di interrompere qualsiasi rapporto. A fronte di tale volontà, il ricorrente ha compiuto plurimi tentativi di riavvicinamento, puntualmente respinti. Se i primi approcci potevano iscriversi in un contesto fisiologico, la loro reiterazione in un lungo arco temporale integra una condotta anomala e obiettivamente molesta, idonea a determinare, pur in assenza di violenza o minaccia, uno stato di ansia e preoccupazione nella vittima.
La lunga durata del periodo e gli intervalli tra i contatti non escludono il carattere persecutorio, ma al contrario dimostrano la pervicace volontà del ricorrente di non rassegnarsi alla fine della relazione. La valutazione del Questore, avente carattere discrezionale, non risulta priva di presupposti né irragionevole, essendo fondata su un’istruttoria adeguata. Quanto all’invito al percorso rieducativo, il Tribunale rileva che non ricorre il presupposto dell’art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge n. 93 del 2013, mancando fatti di violenza domestica o di genere; tuttavia il Questore non ha ordinato ma soltanto invitato il ricorrente, e l’invito, non ponendo alcun obbligo giuridico, è inidoneo a ledere autonomamente i suoi interessi. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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