Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 1181 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, assegnando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione debitrice. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non è automatica: il giudice può negarla quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino le altre ragioni ostative previste dalla norma.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e risultava passato in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, la parte ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformazione, l’assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Ha ritenuto il deposito tempestivo, in quanto effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. Ha inoltre rilevato che era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore l’esecuzione forzata prima di tale scadenza.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha constatato che le statuizioni del giudice ordinario, regolarmente notificate e divenute definitive, non avevano ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore, citando le Sezioni Unite civili n. 13533 del 2001.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di sessanta giorni dalla notifica. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente direzione generale, con facoltà di delega, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha richiamato l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 15 del 2014), che ha riconosciuto l’ammissibilità dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, ma ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, connesse alla specialità del debitore pubblico. Il giudice dell’ottemperanza dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare tali esimenti. Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico hanno giustificato la mancata condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Le spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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