Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso la sperimentazione infermieristica (TAR Trentino-Alto Adige n. 70 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte della stessa amministrazione, di una deliberazione che sostituisca e differisca sine die l’atto impugnato determina la carenza sopravvenuta di interesse e l’improcedibilità del ricorso principale. L’interesse ad agire postula la concretezza e attualità della lesione e l’utilitas ritraibile dalla pronuncia: esso non può essere meramente ipotetico o eventuale, né collegato alla mera possibilità di un futuro riesercizio del potere discrezionale. La delibera di natura programmatoria, che rimetta la questione a tavoli istituzionali senza prevedere soluzioni attuali, è priva di lesività attuale: il ricorso proposto avverso di essa è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

La Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 1401 del 19 settembre 2025, approva la proposta di sperimentazione del progetto di estensione agli infermieri di triage e post triage di Pronto Soccorso della richiesta di radiografie in situazioni di traumi minori, secondo protocolli condivisi, demandando all’azienda sanitaria provinciale l’avvio della sperimentazione.

Un sindacato nazionale di area radiologica, una federazione sindacale e alcuni medici impugnano la delibera e i relativi allegati davanti al TAR, deducendo sette motivi. Nella pendenza del giudizio la Giunta adotta la deliberazione n. 1758 del 17 novembre 2025, che sostituisce la precedente proposta e demanda al competente Dipartimento l’invio della nuova proposta ai tavoli nazionali e interregionali, differendo l’operatività della delibera n. 1401 all’esito di tale confronto. Avverso la nuova delibera i ricorrenti propongono motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in limine la questione della legittimazione attiva degli enti esponenziali, prospettando un possibile conflitto di interessi tra la posizione dei ricorrenti e quella dell’Ordine provinciale dei medici, che aveva invece approvato il progetto. Rileva però che, sul punto, è decisiva la sopravvenienza.

Il ricorso principale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La delibera n. 1758 ha sostituito l’atto gravato e ha differito l’operatività della sperimentazione all’esito di un confronto istituzionale dall’esito incerto. La paventata sperimentazione, osserva il Tribunale, è stata di fatto abortita: essa è incerta an et quando, poiché dipende dal riscontro dei tavoli nazionali e interregionali e dalle soluzioni di attuazione che saranno individuate.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’interesse ad agire postula la personalità, la utilitas diretta in capo al ricorrente, l’attualità del vulnus e la concretezza della lesione. L’interesse non può mai essere ipotetico ed eventuale, ossia collegato alla mera possibilità di ottenere il riesercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione. Nel caso di specie la lesione denunciata ha perduto i caratteri della concretezza e dell’attualità.

I motivi aggiunti, proposti avverso la delibera n. 1758, sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La nuova delibera ha natura inequivocabilmente programmatoria: rimette la questione ai tavoli competenti per una condivisione non scontata e per possibili soluzioni di attuazione, prospettando finanche interventi legislativi. Il suo annullamento, allo stato, non arrecherebbe alcuna utilità ai ricorrenti.

Le spese di lite sono integralmente compensate tra i ricorrenti e le controparti costituite, in ragione delle rispettive posizioni processuali e dell’andamento del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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