Compensi agli avvocati interni anche con spese compensate (TAR Lazio n. 403 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 6, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, attribuisce agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni un diritto soggettivo al compenso professionale anche quando la sentenza favorevole sia accompagnata da compensazione integrale delle spese di lite. La formula “sono corrisposti” ha valore imperativo: l’ente non può escludere per via regolamentare la corresponsione, potendo il rinvio alle norme regolamentari o contrattuali vigenti incidere solo su criteri, modalità e limiti di stanziamento, non sull’esistenza del diritto. La clausola regolamentare che limita l’efficacia della disciplina ai soli giudizi instaurati dopo una certa data è illegittima nella parte in cui esclude le decisioni favorevoli pubblicate successivamente all’entrata in vigore del regolamento. È illegittima la previsione che riconosce in via automatica il compenso al dirigente dell’ufficio legale, senza subordinarlo all’effettivo svolgimento dell’attività forense.
Il Fatto
I ricorrenti sono avvocati dipendenti a tempo indeterminato dell’ENAC, iscritti nella sezione speciale dell’Albo ai sensi dell’art. 23 della legge n. 247/2012, e svolgono in via esclusiva assistenza, consulenza e difesa in giudizio dell’Ente. A seguito di un precedente giudizio, definito con sentenza n. 3614 del 23.02.2024 che aveva accertato l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, l’ENAC ha adottato il Regolamento dell’Ufficio Legale, edizione 1 del 07.08.2024.
Due gruppi di ricorrenti hanno impugnato in parte qua tale regolamento, lamentando l’omessa previsione dei compensi nei casi di compensazione integrale delle spese, la decorrenza limitata ai giudizi avviati dal 1° marzo 2024, l’attribuzione automatica del compenso al dirigente, il termine minimo di sei mesi per la liquidazione e la subordinazione del diritto al passaggio in giudicato. Sono intervenuti ad adiuvandum la F.L.E.PAR. e l’Ordine degli Avvocati di Roma. I ricorsi sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo motivo. L’art. 9, comma 6, del d.l. n. 90/2014 dispone che, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali nei limiti dello stanziamento previsto. La locuzione “sono corrisposti” non è derogabile: l’autonomia regolamentare dell’ente attiene alle modalità di riparto, non all’an del diritto. L’omessa previsione dei compensi in caso di spese compensate integra violazione diretta della norma primaria e dell’art. 36 della Costituzione.
Il secondo motivo è stato accolto solo in parte. Non è illegittima la scelta di non estendere il regolamento ai giudizi già conclusi prima della sua entrata in vigore, per esigenze di equilibrio di bilancio e assenza di accantonamenti. È invece illegittimo l’art. 7 nella parte in cui esclude le sentenze favorevoli pubblicate dopo l’entrata in vigore del regolamento, ancorché relative a giudizi instaurati prima del 1° marzo 2024: il presupposto del diritto è il conseguimento della decisione favorevole, non la data di proposizione del ricorso.
Il terzo motivo è stato accolto sotto entrambi i profili. L’art. 23, comma 2, della legge n. 247/2012 impone che la responsabilità dell’Ufficio legale sia affidata a un avvocato iscritto nell’elenco speciale. Il regolamento non può legittimare assetti organizzativi che eludano tale riserva funzionale. Parimenti illegittima è l’attribuzione automatica del compenso al dirigente: la corresponsione presuppone l’effettivo svolgimento di attività forense, non la titolarità di una posizione apicale.
Quanto al termine di sei mesi per la liquidazione, la censura è fondata: una volta riscosse le somme, il diritto è perfezionato e la dilazione, priva di motivazione, comprime senza ragione la spettanza economica, in contrasto con gli artt. 36 e 97 della Costituzione. Non è invece fondata l’ultima censura: la subordinazione al passaggio in giudicato costituisce regola tecnica di gestione del riparto, coerente con la certezza contabile, non condizione sospensiva dell’an del diritto.
Il regolamento è stato conseguentemente annullato in parte qua, con salvezza della discrezionalità dell’ente sulla misura dei compensi, nel limite dello stanziamento.
Nota della Redazione
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