Rinuncia non notificata e sopravvenuto difetto di interesse: ricorsi improcedibili (TAR Marche n. 325 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai ricorsi che non sia stata notificata alle altre parti del giudizio non produce l’effetto estintivo previsto dall’art. 84, comma 3°, cod. proc. amm., con la conseguenza che il giudizio non può essere dichiarato estinto. Tuttavia, quando le parti ricorrente e resistente deducano il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, lo stesso va dichiarato improcedibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1°, lett. c), e 84, comma 4°, cod. proc. amm., senza che il controinteressato possa opporsi. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse opera anche in presenza di una rinuncia irrituale, purché la domanda di definizione anticipata trovi il consenso delle parti sostanziali del giudizio e non incontri opposizione.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva per l’annullamento di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune resistente nel 2018 e del successivo provvedimento di conclusione del procedimento ex art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, con il quale l’amministrazione aveva ritenuto di non dover emettere alcun divieto di prosecuzione dell’utilizzo abitativo dell’immobile condonato. I due giudizi, separatamente introdotti, venivano riuniti in ragione della connessione soggettiva e oggettiva.
Nelle more, i legali della parte ricorrente e del Comune depositavano in entrambi i giudizi una dichiarazione congiunta di volontà di rinunciare a entrambe le impugnative, accettando la compensazione integrale delle spese. La rinuncia non veniva però notificata alle altre parti del giudizio. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, il Tribunale tratteneva le cause in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta preliminarmente la questione della sorte dei ricorsi riuniti dopo il deposito della dichiarazione congiunta di rinuncia. Rileva che l’atto di rinuncia non è stato notificato alle altre parti del giudizio e che tale omissione integra la violazione dell’art. 84, comma 3°, cod. proc. amm. Ne deriva che i ricorsi non possono essere dichiarati estinti, poiché la notifica dell’atto di rinuncia agli altri soggetti processuali costituisce presupposto indefettibile dell’effetto estintivo.
La carenza notificatoria non esaurisce però la vicenda. Le stesse parti ricorrente e resistente hanno dichiarato, nelle istanze richiamate, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione dei due giudizi. Il Collegio riconduce tale dichiarazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 1°, lett. c), e 84, comma 4°, cod. proc. amm., che consente la definizione del processo in forma semplificata quando l’interesse alla sua coltivazione è venuto meno.
Su questa base, i ricorsi possono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, nonostante l’irritualità della rinuncia. Il Tribunale sottolinea che il controinteressato nulla oppone alla definizione anticipata del giudizio, così che la declaratoria non incontra ostacoli processuali.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale secondo l’accordo raggiunto tra le parti sostanziali. La decisione valorizza, a supporto, anche la limitata attività difensiva svolta dal controinteressato. In applicazione degli artt. 87, comma 4-bis, 35, comma 1°, lett. c), 84, comma 4°, e 85, comma 9°, cod. proc. amm., i due giudizi riuniti vengono pertanto definiti con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate.
Nota della Redazione
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