Inammissibile il ricorso per mancato deposito della procura speciale conferita al delegato (TAR Liguria n. 928 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il ricorso proposto da una persona giuridica è inammissibile quando il mandato alle liti sia stato conferito da un procuratore speciale e non dal legale rappresentante della società, qualora la procura notarile che fonda i poteri rappresentativi del delegante non sia depositata in giudizio. L’onere di giustificare i propri poteri rappresentativi grava su chi agisce in nome e per conto della persona giuridica; la mancata esibizione della delega, ancorché citata negli estremi del mandato, non consente al giudice di verificare la legittimazione a una valida rappresentanza processuale e sostanziale e determina la declaratoria di inammissibilità. Il rimedio di cui all’art. 182 cod. proc. civ. non è applicabile nel processo amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire per la realizzazione di una stazione radio base su un’area gravata da vincolo paesaggistico. Il Comune aveva successivamente annullato in autotutela l’autorizzazione paesaggistica per una falsa rappresentazione dell’altezza dell’antenna nel rendering prodotto, avviando il procedimento di annullamento del titolo edilizio.
A seguito dell’annullamento, la società presentava un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004. Il Comune dichiarava l’istanza improcedibile, ritenendo non sanabili la platea e gli apparati tecnici a servizio dell’impianto, qualificati come “volumi” ai sensi dell’art. 167, comma 4, e dell’art. 181, comma 1-ter, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004. La società impugnava l’atto con sei motivi, estendendo poi l’impugnazione, con motivi aggiunti, alla nota comunale del 20 gennaio 2026 e, in via subordinata, agli artt. 3 e 4 del Regolamento comunale per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato, sollevando d’ufficio la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del ricorso per un vizio afferente alla procura alle liti. Il mandato era stato conferito non dal legale rappresentante della società, ma da un avvocato in qualità di procuratore speciale, il quale agiva in forza di una procura notarile citata negli estremi del mandato ma mai depositata in giudizio.
Il collegio ha richiamato l’art. 75, comma 3, cod. proc. civ., secondo cui le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Laddove il soggetto che conferisce il mandato alle liti agisca non in virtù di una previsione statutaria ma di una delega conferitagli dal legale rappresentante, la relativa procura deve essere depositata, per consentire al giudice di verificare la legittimazione del delegante. Tale onere, ha precisato il TAR, grava su colui che dichiara di agire in nome e per conto della persona giuridica, ai sensi dell’art. 1393 cod. civ.
A sostegno della decisione, il collegio ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui dal mancato deposito della procura notarile, ancorché indicata negli estremi, deriva l’inammissibilità del ricorso. Ha inoltre escluso l’applicabilità del rimedio di cui all’art. 182 cod. proc. civ. nel processo amministrativo, conformemente all’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il TAR ha infine respinto l’argomento del difensore, secondo cui la procura sarebbe stata depositata in un diverso fascicolo: tale invocazione della cosiddetta “scienza privata” del giudice è stata ritenuta inammissibile, trattandosi di un fatto non rientrante nelle nozioni di comune esperienza e sottratto al contraddittorio con le parti resistenti. La mancata produzione della procura, neppure a seguito della sollecitazione del collegio, ha determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 75 c.p.c. – Capacità processuale
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione