Accesso del dipendente di società pubblica alla gestione ordinaria del personale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 130 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente di una società di diritto privato a partecipazione pubblica può esercitare il diritto di accesso agli atti soltanto con riguardo ai provvedimenti di auto-organizzazione generale degli uffici che incidano in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro. L’art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990 assimila alla pubblica amministrazione i soggetti privati limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Ne consegue che le istanze di accesso relative alla gestione ordinaria del personale, prive di collegamento con l’attività di pubblico interesse, restano estranee alla disciplina dell’accesso e alla giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società interamente partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane, assegnato alla sede di Tarvisio, aveva presentato istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione organizzativa della società relativa alla propria area e alle sedi di possibile destinazione, oltre all’eventuale graduatoria delle istanze di trasferimento, con i criteri applicati per stabilire l’ordine di accoglimento.
Non avendo ricevuto riscontro, ha impugnato il silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 e ha chiesto un ordine di esibizione. La società intimata ha eccepito in rito il difetto di giurisdizione, sostenendo di non essere destinataria ordinaria di domande di accesso e di non dover evadere richieste relative a vicende ordinarie del rapporto di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. La questione giuridica centrale verte sulla riconducibilità dell’istanza di accesso all’ambito applicativo della disciplina pubblicistica, in presenza di una società a capitale interamente pubblico.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990, che estende la disciplina dell’accesso ai soggetti di diritto privato ma solo limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Ha poi evocato il principio dell’Ad. Pl. n. 16 del 2016, secondo cui il dipendente può accedere ai provvedimenti di auto-organizzazione generale degli uffici soltanto se questi incidono in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro.
Applicando tale criterio, il Collegio ha osservato che l’istanza era finalizzata esclusivamente alla tutela dell’interesse del ricorrente ad ottenere il trasferimento in altra sede. Non risultava alcun collegamento, neppure mediato, con l’attività di pubblico interesse della società resistente, soggetto privato.
Gli atti richiesti attenevano dunque alla gestione ordinaria del personale, materia estranea all’accesso documentale. Il Tribunale ha richiamato sul punto TAR Lazio, Sez. IV ter, n. 10370 del 2024.
Conseguenza processuale: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con devoluzione della controversia al giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate integralmente.
Nota della Redazione
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