Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel processo amministrativo (TAR Campania n. 1139 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, fondato sul principio dell’istanza di parte, il ricorrente conserva fino alla trattazione della causa la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, preso atto di tale dichiarazione, deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, restando esclusa ogni pronuncia di merito. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola sopravvenuta carenza di interesse, indipendentemente dall’opposizione della parte resistente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune, dopo il rilascio di un titolo edilizio per l’ampliamento di un manufatto industriale, le ha richiesto ulteriori adempimenti economici. In particolare l’Ente ha preteso il pagamento del contributo straordinario ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter, d.P.R. n. 380/2001, il contributo sui costi diretti e indiretti di urbanizzazione, la consegna di copia cartacea degli elaborati e si è riservato di monetizzare con separato atto le aree già cedute a titolo di standard urbanistico.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento e degli atti presupposti, oltre all’accertamento della non debenza delle somme, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. f), cod. proc. amm. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. In vista dell’udienza la società ha depositato memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, confermandola poi in udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il processo amministrativo è fondato sul principio dell’istanza di parte. A fronte della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, il Tribunale non può che prenderne atto.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La parte, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione.
Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tra le più recenti Consiglio di Stato, sez. II, n. 918/2026, secondo cui la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse provoca la sola presa d’atto del giudice, che può dichiarare l’improcedibilità senza esaminare il merito.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate, anche in assenza di opposizione della parte resistente e tenuto conto dell’andamento del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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