Divieto di detenzione armi non può trasformarsi in sanzione perpetua (TAR Sicilia n. 1559 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere inibitorio previsto dall’art. 39 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), pur non recando un limite temporale di efficacia, non può tramutarsi in una sanzione perpetua né in un divieto sine die. Al destinatario del divieto va riconosciuto un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione, subordinato a due condizioni: il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e il decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione della misura. In presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di revoca una volta trascorsi cinque anni. Il diniego opposto dopo il compimento di un’aggiornata istruttoria non è atto meramente confermativo, ma atto di conferma, ed è sindacabile per difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha negato la revoca del divieto di detenzione armi adottato nei suoi confronti nel 2011. Il divieto originario era fondato sull’avere esercitato servizi di vigilanza senza autorizzazione, alle dipendenze di un’agenzia facente capo a un soggetto pregiudicato.
A sostegno dell’istanza di revoca, il ricorrente ha rappresentato di aver avviato e consolidato un’autonoma attività imprenditoriale, valutabile ai fini della cessazione dell’attività di vigilanza posta alla base della pregressa valutazione. L’amministrazione, dopo un’aggiornata istruttoria, ha comunicato che non erano emerse le condizioni per la revoca. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione. Il provvedimento impugnato, essendo stato adottato all’esito di un’aggiornata istruttoria, non ha natura meramente confermativa ma si atteggia quale atto di conferma, con la conseguenza che esso è autonomamente impugnabile.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’art. 39 r.d. n. 773/1931. La norma non prevede un limite temporale di efficacia del divieto. Tale assenza non autorizza però la sua protrazione a tempo indeterminato, perché non risponde ad alcun pubblico interesse mantenere la misura restrittiva quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità sociale espresso inizialmente dal Prefetto.
Da qui il riconoscimento, in capo al destinatario, di un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione. Il riesame è subordinato a due condizioni: il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e il decorso di un ragionevole lasso di tempo dalla sua adozione. Il Collegio ha individuato tale lasso in cinque anni, richiamando la giurisprudenza amministrativa e la circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2020.
Applicando questi principi, il Tribunale ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti. Il ricorrente ha dedotto fatti nuovi, tra cui l’avviamento di un’autonoma attività imprenditoriale; sono inoltre trascorsi oltre dodici anni dal divieto adottato nel 2011. Tali circostanze giustificano un rinnovato esame della posizione e dell’affidabilità del ricorrente, stante l’invocato difetto di motivazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico della soccombenza dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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