Onere di immediata impugnazione per omesso recepimento dei CAM (TAR Liguria n. 891 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici “verdi”, il concorrente che lamenti l’omesso o insufficiente recepimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara è gravato dall’onere di immediata impugnazione del bando, del disciplinare e del capitolato, non potendo partecipare alla selezione per poi contestare la lex specialis in un momento successivo. L’obbligo di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non è adempiuto mediante il mero rinvio ai decreti ministeriali che definiscono i CAM, non operando in subiecta materia il principio di eterointegrazione, né con l’inserimento di parametri ambientali non coincidenti con gli standard di legge. La nomina della commissione giudicatrice, avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rispetta l’art. 93 d.lgs. n. 36/2023, a nulla rilevando la data di pubblicazione dell’atto di nomina sul sito istituzionale, per la quale l’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non impone termini.
Il Fatto
Un’impresa individuale, classificatasi seconda in graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 1 di una procedura aperta per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande presso un istituto scolastico. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di recepimento dei CAM di cui al D.M. 9 aprile 2025 nella disciplina di gara, la mancata comunicazione di informazioni sul bar interno della scuola e la violazione delle regole sulla nomina della commissione. Nelle more del giudizio, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura per gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, provvedimento opposto con ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato irricevibili per tardività le censure relative al mancato recepimento dei CAM, in quanto dirette avverso il generico riferimento al decreto ministeriale contenuto nel disciplinare e avverso l’omessa previsione di specifiche tecniche e criteri premianti. Richiamato l’orientamento giurisprudenziale che esclude l’eterointegrazione della lex specialis con i decreti CAM, il Collegio ha valorizzato il carattere radicale dei vizi denunciati, tali da impedire ab origine la formulazione di un’offerta consapevole, con conseguente onere di impugnazione immediata degli atti di gara. Il Tribunale ha poi ritenuto tempestiva ma infondata la censura sulla discrasia tra la relazione tecnica dell’aggiudicataria e i prodotti offerti, difettando un criterio premiante per le specialità locali, e ha respinto il motivo sulla commissione giudicatrice, essendo la nomina avvenuta successivamente alla scadenza del termine per le offerte, come prescritto dall’art. 93 d.lgs. n. 36/2023. In conseguenza della reiezione del ricorso introduttivo, i motivi aggiunti avverso l’esclusione sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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