Diniego nulla osta taxi prioritario disabili legittimo per obblighi assunti nel 2009 (TAR Emilia-Romagna n. 1325 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un Comune, in sede di rilascio di licenze taxi “prioritarie disabili”, impone l’utilizzo esclusivo di veicoli eco-compatibili costituisce esercizio della discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Le proroghe temporanee al regime derogatorio, concesse dall’Amministrazione in attesa della disponibilità sul mercato di veicoli allestibili, non radicano in capo ai beneficiari un affidamento meritevole di tutela alla trasformazione in via definitiva della disciplina più favorevole. Il protocollo di intesa stipulato tra l’Amministrazione e le associazioni sindacali di categoria non è qualificabile come accordo ex art. 11 legge n. 241/1990, avendo natura meramente programmatica, e necessita di atti attuativi per incidere sulla sfera giuridica dei singoli operatori. È infondata la censura di violazione dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Alcuni titolari di licenze taxi “prioritarie disabili”, rilasciate nel 2009 all’esito di una selezione pubblica, chiedevano al Comune il nulla osta alla sostituzione dei propri veicoli con altri a combustione a basse emissioni. L’Amministrazione respingeva le istanze richiamando la deliberazione del 2019, che aveva ripristinato l’obbligo, assunto con l’accordo infraprocedimentale del 2009, di utilizzare esclusivamente vetture eco-compatibili. Avverso i dinieghi i licenziatari proponevano ricorso, esteso poi con motivi aggiunti alla delibera del 23 dicembre 2024, con la quale il Comune aveva consentito, in caso di cambio del veicolo, anche l’uso di autovetture a combustione di nuova generazione, nel rispetto dei limiti di emissione di cui al d.l. n. 104/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso principale, in quanto i provvedimenti di diniego erano stati impugnati solo da tre dei ricorrenti, unici soggetti legittimati e interessati, mentre gli altri rivestivano la qualifica di meri interventori ad adiuvandum, con conseguente commistione di situazioni processuali radicalmente diverse.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. Alla data delle richieste di nulla osta era efficace la deliberazione del 2019, confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato, che aveva rimosso le deroghe temporanee alla disciplina del 2009, secondo cui le vetture avrebbero dovuto essere esclusivamente eco-compatibili. Le proroghe concesse dall’Amministrazione fino al 31 dicembre 2020 non avevano creato un affidamento tutelabile alla stabilizzazione del regime derogatorio, essendo la scelta di non rinnovarlo espressione di discrezionalità non manifestamente irragionevole. Il protocollo di intesa del 15 novembre 2023, avente natura programmatica, non era idoneo a produrre effetti immediati sulla sfera giuridica dei ricorrenti, richiedendo appositi atti attuativi.

Quanto ai motivi aggiunti, la delibera del 23 dicembre 2024, nel consentire anche ai titolari delle licenze “prioritarie” l’utilizzo di veicoli a combustione a condizione del rispetto dei limiti del d.l. n. 104/2023, è risultata sostanzialmente migliorativa rispetto ai vincoli originari del 2009, non ravvisandosi alcuna modifica surrettizia del Regolamento comunale né un difetto di competenza della Giunta. Il Collegio ha escluso la disparità di trattamento rispetto agli assegnatari di nuove licenze, atteso che la limitazione alla scelta dei veicoli derivava dalla disciplina del 2009, e ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione della normativa europea, in quanto tardivamente proposte avverso imposizioni risalenti. Quanto alla lamentata omissione della comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ha applicato l’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, rilevando che l’apporto endoprocedimentale dei ricorrenti non avrebbe potuto condurre a un differente esito, stante la natura vincolata delle determinazioni conseguenti a obblighi preesistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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