Divieto di cani nei parchi e museruola obbligatoria illegittimi per sproporzione (TAR Calabria n. 1192 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco, adottate ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, devono rispettare il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nell’ordinamento per il richiamo dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Esse sono illegittime quando impongono divieti generalizzati di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche, essendo le esigenze di igiene e incolumità già soddisfatte dagli obblighi statali di conduzione al guinzaglio e di rimozione delle deiezioni. È altresì illegittimo l’obbligo indiscriminato di applicazione della museruola ai cani di media e grossa taglia, che contrasta con l’ordinanza ministeriale vigente e introduce una restrizione non giustificata. Il precetto che esclude i soli “cani di piccola taglia” è indeterminato e rimette agli agenti accertatori una discrezionalità arbitraria.

Il Fatto

Un’associazione ambientalista ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 21 del 2025 con cui il Sindaco di un Comune calabrese ha disposto il divieto di accesso dei cani nei parchi pubblici e nelle aree verdi comunali, nonché l’obbligo della museruola per i cani di media e grossa taglia, escludendo solo quelli di piccola taglia.

Il ricorso contesta quattro profili: violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità; indeterminatezza del precetto quanto alla nozione di piccola taglia; contrasto con l’ordinanza del Ministero della salute; difetto di motivazione sull’interesse pubblico perseguito. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando un proprio precedente su analoga vicenda, ha ritenuto fondato il ricorso. Sul primo motivo osserva che le esigenze di igiene e incolumità pubblica possono essere soddisfatte con strumenti diversi dalle misure contingibili e urgenti, poiché gli obblighi statali di conduzione al guinzaglio e di rimozione delle deiezioni già tutelano adeguatamente quegli interessi.

Il principio di proporzionalità impone di scegliere, tra più opzioni ugualmente idonee, quella meno gravosa per i destinatari. Il Sindaco avrebbe dovuto attivare i poteri di vigilanza, controllo e sanzione per rendere effettivi gli obblighi generali, anziché introdurre un divieto indistinto di accesso alle aree verdi. Il provvedimento risulta così assunto in violazione dei canoni di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.

Il secondo motivo è parimenti fondato. La nozione di “cani di piccola taglia” non trova catalogazione scientifica tassativa: l’applicazione dell’ordinanza resta rimessa alla discrezionalità degli agenti, chiamati a una selezione arbitraria tra i cani condotti nei parchi, con intuibili problematiche operative.

Quanto al terzo motivo, il Tribunale rileva il contrasto con l’ordinanza ministeriale vigente, che impone solo di portare con sé la museruola e non di applicarla stabilmente. L’ordinanza impugnata aggiunge una restrizione non giustificata né ragionevole: l’imposizione incondizionata dell’uso della museruola non trova razionale fondamento nelle evidenze scientifiche.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento in parte qua dell’ordinanza e salva la riedizione del potere amministrativo; le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *