Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 740 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice ordinario ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il rimedio dell’ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem dal giorno dell’adempimento, anche tardivo o del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 327/2025 del 16.01.2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuna delle annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata all’Amministrazione il 19 aprile 2025, non ha ricevuto esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del decisum, ma impone di far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile e cristallizzati nel giudicato.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti del rimedio: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha dato alcuna esecuzione al dettato giudiziale.

Su queste basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente: su istanza del ricorrente, il commissario si insedierà assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.

Il Collegio accoglie altresì, nei limiti indicati, la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure di quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, come affermato da Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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