Improcedibilità del ricorso per rinuncia all’interesse in corso di causa: effetto sul ricorso incidentale (TAR Puglia n. 801 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino alla trattenuta della causa in decisione e può dichiarare di avere perduto interesse alla pronuncia. In tale evenienza, il giudice non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, sicché deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’improcedibilità del ricorso principale determina, per effetto, la sopravvenuta carenza di interesse anche del ricorso incidentale, il quale resta assorbito e va dichiarato a sua volta improcedibile.
Il Fatto
Una società operante nel settore della diagnostica per immagini, subentrata nella titolarità di uno studio radiologico, e gli eredi del precedente titolare impugnavano la nota con cui la Regione aveva dichiarato improcedibile l’istanza per la verifica di compatibilità finalizzata all’installazione di una R.M.N. e di una TAC. Con motivi aggiunti, la società contestava altresì la determina con cui la Regione aveva rilasciato il parere favorevole di compatibilità per istanze analoghe presentate da altre strutture, lamentando la mancata pronuncia sulla propria richiesta. Nel giudizio si costituiva la controinteressata, che proponeva ricorso incidentale, anche con successivi motivi aggiunti, volto a far valere l’illegittimità dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata alla ricorrente e della normativa regolamentare regionale che disciplinava i criteri di priorità per l’assegnazione delle “grandi macchine”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione e può legittimamente dichiarare di avere perso interesse alla decisione. Tale dichiarazione, resa nella specie con nota depositata prima dell’udienza di trattazione, priva il giudice del potere di decidere nel merito, non potendo egli procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione circa la sussistenza dell’interesse ad agire.
Alla stregua della dichiarazione dei ricorrenti, il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso principale comporta, quale conseguenza, che anche il ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata, integrato dai motivi aggiunti, debba essere dichiarato improcedibile: venuta meno la controversia principale, l’impugnazione incidentale non ha ragione di essere esaminata nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, considerata la natura della pronuncia e la dichiarazione di carenza di interesse intervenuta in prossimità della decisione.
Nota della Redazione
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