Guardia giurata: il patteggiamento non basta da solo a fondare il diniego (TAR Sicilia n. 1041 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego prefettizio di nomina a guardia particolare giurata e di licenza di porto di pistola a tassa ridotta richiede una valutazione discrezionale coerente, logica e adeguatamente motivata, fondata su un’istruttoria che dia conto delle circostanze atte a dimostrare la pericolosità o la capacità di abuso nell’uso delle armi. A seguito della c.d. riforma Cartabia, l’art. 445, comma 1-bis, cod. pen. limita l’efficacia extrapenale della sentenza di applicazione della pena su richiesta: essa non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi amministrativi. Ne consegue che il patteggiamento, pur astrattamente rilevante nella valutazione dei requisiti di buona condotta ex artt. 11 e 138 T.U.L.P.S., non può essere considerato da solo sufficiente a fondare il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto con cui il Prefetto della Provincia di Trapani ha rigettato l’istanza per il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola a tassa ridotta. Il diniego si fonda sulla ritenuta mancanza del requisito della buona condotta ex artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S., in ragione di una sentenza di condanna risalente al 2009 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, con concessione della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione, per l’uso del precedente penale come elemento ostativo sine die e per sproporzione rispetto all’impatto sul rapporto lavorativo e sul sostentamento familiare. L’Amministrazione ha difeso la correttezza del proprio operato, sostenendo che il precedente, sebbene datato, non depone favorevolmente rispetto alla buona condotta particolarmente qualificata richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che, per ottenere la licenza di guardia giurata e quella di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici che si aggiungono alle regole generali sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 8-13 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e richiamate nell’art. 138. La valutazione deve essere esercitata nel rispetto dei canoni di coerenza logica e ragionevolezza, dando conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata.

Nel caso di specie il diniego si incentra esclusivamente sul precedente penale del 2009, definito con patteggiamento e con concessione del beneficio della sospensione condizionale. Su questo punto il Collegio applica le coordinate ermeneutiche in materia di patteggiamento, richiamando CGA n. 478 del 2025 e Tar Toscana n. 295 del 2025.

La c.d. riforma Cartabia ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento. L’art. 445, comma 1-bis, cod. pen. stabilisce che la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi; se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.

Pertanto, pur restando fermo l’ampio potere di apprezzamento discrezionale in funzione della pericolosità dell’attività autorizzata e della delicatezza degli interessi coinvolti, la condanna patteggiata non può essere considerata da sola sufficiente a fondare il diniego. La decisione impugnata risulta così viziata perché resa in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Il ricorso è accolto e il decreto prefettizio è annullato, restando ferma la possibilità per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza con una nuova e autonoma valutazione, all’esito di un’aggiornata istruttoria. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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