Modifica arbitraria della strada comunale e uso pubblico: potere sindacale (TAR Molise n. 334 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, ordina al frontista di ripristinare il tracciato di una strada comunale oggetto di arbitraria modificazione è legittima, poiché l’uso pubblico della strada è accertabile anche sulla base di verbali di constatazione e sopralluogo aventi natura fidefaciente. La condotta del privato che alteri lo stato dei luoghi di una strada destinata ad uso pubblico è illegittima a prescindere da eventuali rivendicazioni di proprietà, le quali devono essere fatte valere nelle forme previste dall’ordinamento. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto quando il suo contenuto sostanziale non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi del art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Non integra nullità dell’ordinanza la circostanza che essa sia firmata solo dal Sindaco, essendo questi l’unico organo competente ad adottarla.
Il Fatto
Il Comune di Matrice aveva adottato un’ordinanza con cui ordinava ad alcuni frontisti di ripristinare una strada comunale, a seguito dell’accertamento dell’alterazione del suo tracciato. I destinatari del provvedimento hanno impugnato l’atto, deducendo plurimi vizi: la violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento, la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione del funzionario istruttore, la mancata allegazione dei documenti richiamati, l’insussistenza dell’occupazione abusiva e il difetto di istruttoria. Il Comune resisteva in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure sollevate. Il Collegio ha preliminarmente accertato la legittimità della condotta dei ricorrenti, evidenziando come essi avessero arbitrariamente modificato il tracciato di una strada destinata ad uso pubblico, arandone un tratto e rendendo impossibile il transito. Tale circostanza è risultata comprovata dai verbali dell’ufficio tecnico comunale e dalle mappe catastali e immagini satellitari versate in giudizio e non specificamente contestate.
Quanto ai vizi formali, il Tribunale ha richiamato il principio espresso dall’art. 21-octies l. n. 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Ha inoltre escluso la nullità dell’atto per carenza di sottoscrizione del funzionario tecnico, trattandosi di ordinanza di competenza esclusiva del Sindaco. La mancata allegazione degli atti istruttori non è stata ritenuta motivo di illegittimità, potendo essi essere acquisiti tramite accesso documentale, come da giurisprudenza consolidata (Cons. Stato n. 1322/2020).
Da ultimo, il TAR ha precisato che qualsiasi eventuale rivendicazione dei diritti proprietari dei frontisti avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme di legge, e non attraverso l’arbitraria modifica dello stato dei luoghi. La sentenza condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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