Annotazione nel casellario Anac e risoluzione contrattuale sub iudice (Cons. Stato n. 7106 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte della segnalazione di un grave illecito professionale proveniente da una stazione appaltante, l’Anac non dispone di un potere di autonoma valutazione discrezionale sulla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario informatico ai fini di pubblicità notiziale. Il suo onere motivazionale investe la sola utilità della notizia, da valutare ex ante e in astratto, e la sua non manifesta inconferenza rispetto alle finalità del casellario, mentre la verifica della veridicità del fatto resta nei limiti della sua esistenza, senza profili valutativi. La qualificazione della gravità dell’inadempimento spetta istituzionalmente alla stazione appaltante e poi al giudice della relativa controversia. La pendenza del giudizio sulla risoluzione contrattuale non sospende l’annotazione, poiché l’art. 8, comma 2, lett. b), del regolamento Anac include espressamente i provvedimenti di risoluzione anche se contestati in giudizio. Il termine di trenta giorni per la segnalazione, previsto dall’art. 11 del medesimo regolamento, ha natura ordinatoria e non perentoria.

Il Fatto

La società appellante, mandataria e capogruppo di un raggruppamento temporaneo, si era aggiudicata la gara indetta da un Comune per il servizio di gestione degli atti di violazione del codice della strada. Il Comune aveva irrogato penali e, con determinazione dirigenziale del 3 febbraio 2023, dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016, provvedimento impugnato davanti al giudice civile unitamente alle penali. Con nota del 5 aprile 2023 il Comune aveva segnalato il fatto all’Anac, che aveva disposto l’annotazione nel casellario informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il ricorso di primo grado, volto a contestare l’infondatezza del grave inadempimento, la carenza dei requisiti di utilità e conferenza della notizia, la tardività della segnalazione e il diniego di sospensione e di audizione, era stato respinto dal TAR Lazio con sentenza n. 19502 del 2024. La società ha proposto appello, reiterando le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze tra stazione appaltante e Anac. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 676 del 2024; Cons. Stato, V, n. 4359 del 2024; Cons. Stato, V, n. 10448 del 2023), afferma che l’Autorità non compie una valutazione tecnica o discrezionale sulla gravità dei fatti, ma un’attività di ricognizione e mero accertamento dell’esistenza della notizia. L’utilità va apprezzata ex ante e in astratto, guardando alla possibile rilevanza della notizia per l’affidabilità dell’operatore in future gare, mentre il controllo di non manifesta inconferenza serve a evitare la pubblicazione di notizie avulse dalle finalità del casellario.

Nel caso concreto l’Anac ha ritenuto attendibili gli elementi di fatto del provvedimento di risoluzione, in particolare la mancata notificazione dei verbali di accertamento che aveva causato la decadenza del Comune dal potere di riscuotere le sanzioni, e ha giudicato inadeguate le difese dell’operatore. L’annotazione è stata collocata nell’Area B, riservata alle stazioni appaltanti e alle SOA, e non comporta esclusione automatica dalle gare; il provvedimento riproduce i contenuti essenziali della segnalazione e delle difese, sicché la doglianza sul difetto di considerazione delle allegazioni è infondata.

Quanto alla posizione della mandante, la precisazione sulla sua estraneità alle contestazioni, dapprima inserita, poi espunta e infine reinserita, risulta confermata dal verbale del comitato di coordinamento del raggruppamento del 28 novembre 2022 e correttamente apprezzata dall’Anac sotto il profilo dell’utilità della notizia. Il motivo sul termine di trenta giorni è respinto: la natura non sanzionatoria ma di pubblicità notiziale dell’annotazione e la disciplina regolamentare, che collega il termine alle sanzioni per l’inadempiente obbligo informativo, ne escludono la perentorietà, ben potendo l’Autorità avviare il procedimento anche ex officio.

Il diniego di sospensione del procedimento in attesa del giudizio civile è legittimo: il regolamento include i provvedimenti di risoluzione anche se contestati in giudizio, e la giurisprudenza europea (Corte giust. UE, 19 giugno 2019, causa C-41/18) osta a che la contestazione in giudizio impedisca ogni valutazione sull’affidabilità dell’operatore. L’esito del giudizio potrà formare oggetto di ulteriore annotazione. Infine, l’art. 15 del regolamento configura l’audizione come facoltà discrezionale del dirigente, subordinata alla completezza del quadro conoscitivo, e nella specie non emergevano circostanze da approfondire. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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