Termine per chiudere il concorso è ordinatorio e non consuma il potere (Cons. Stato n. 7107 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine che la lex specialis del concorso autoassegna per la conclusione della procedura selettiva ha natura ordinatoria e valenza acceleratoria. La sua inosservanza non determina consumazione del potere, né illegittimità degli atti della procedura, potendo rilevare unicamente sul piano della responsabilità disciplinare e dirigenziale del responsabile del procedimento e ai fini risarcitori, ove sussistano gli estremi del danno ingiusto. Tale qualificazione vale anche quando il bando preveda un termine semestrale decorrente dalla scadenza della presentazione delle domande. Le Aziende sanitarie locali, dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 502/1992, non sono mere ripartizioni territoriali della Regione: non si estende ad esse, per via analogica, la norma eccezionale dell’art. 38, co. 5, d.lgs. n. 267/2000 che in periodo elettorale limita l’attività degli organi di governo all’ordinaria amministrazione.

Il Fatto

Un’azienda sanitaria provinciale ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa. Alla selezione hanno partecipato nove candidati, tra cui un dirigente già investito interinalmente dell’incarico durante lo svolgimento della procedura. All’esito del colloquio questi si è collocato al quinto posto della graduatoria di merito.

Il candidato non vincitore ha impugnato gli atti della procedura e il successivo conferimento dell’incarico al vincitore davanti al TAR Calabria, che ha riunito i giudizi e li ha dichiarati in parte inammissibili e per il resto infondati. Ha proposto appello, dolendosi del termine di conclusione non rispettato, del limite all’ordinaria amministrazione in periodo elettorale e della statuizione di inammissibilità per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del termine semestrale previsto dall’avviso. Richiamando l’art. 11, co. 4, d.P.R. n. 487/1994, che configura i centottanta giorni come termine di norma derogabile su motivata relazione della commissione, il Consiglio di Stato ne deduce l’indole prettamente organizzativa. Il termine è quindi ordinatorio nei confronti dei consociati e non può invalidare l’intera selezione.

Sul punto la decisione richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la previsione di un termine di conclusione è funzionalmente volta alla celerità e certezza del concorso e non ha natura perentoria (cfr. Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4298; T.A.R. Roma, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 368). L’inosservanza potrà semmai rilevare in sede risarcitoria sotto il profilo del danno da ritardo.

La Corte esclude poi che l’appellante possa vantare un interesse concreto, anche risarcitorio, per la decisiva ragione che non è risultato vincitore della procedura.

Quanto al secondo profilo, il Collegio nega che le Aziende sanitarie locali siano mere ripartizioni territoriali della Regione. L’autonomia imprenditoriale e la personalità giuridica pubblica riconosciute dall’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 502/1992 impediscono l’applicazione estensiva dell’art. 38, co. 5, d.lgs. n. 267/2000, norma eccezionale sull’affievolimento dei poteri soggetta a interpretazione stretta.

Infine, il terzo motivo è respinto perché la statuizione di primo grado non si fonda sulla carenza di interesse, bensì sulla genericità delle contestazioni e sulla mancata indicazione dei titoli asseritamente mal valutati. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli appellati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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