Risarcimento per mancata attuazione delle direttive medici: prescrizione decennale dalla legge n. 370/1999 e risarcibilità della specializzazione di durata inferiore (Cass. civ. Sez. 3 n. 14199 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso per i medici ammessi alle scuole di specializzazione, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio. Il conseguimento di una specializzazione prevista dalle direttive ma di durata inferiore a quella minima standard non esclude il diritto al risarcimento, poiché la mancata attuazione dell’ordinamento comunitario anche sotto il profilo della durata integra un ulteriore inadempimento dello Stato. La proposizione di un ricorso palesemente infondato, riproponente questioni già decise dal consolidato orientamento di legittimità, integra abuso del processo ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
Nel 2017, alcuni medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1982 e il 1987 senza percepire alcuna remunerazione, convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri ministeri, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie che imponevano una retribuzione adeguata per i frequentanti. L’Italia aveva provveduto solo con il d.lgs. n. 257/1991.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione e la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5334 del 24 luglio 2023, confermò il rigetto. La decisione è stata impugnata per cassazione da undici ricorrenti con due distinti ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il motivo relativo alla decorrenza della prescrizione, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, risalente alle sentenze gemelle del 2011 e confermato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022, secondo cui il termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio per i soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.
La Corte ha invece accolto il ricorso limitatamente alla posizione di un ricorrente che aveva conseguito la specializzazione in neuropsichiatria infantile, erroneamente esclusa dalla Corte territoriale dall’elenco delle specializzazioni contemplate dalla Direttiva 75/362. La Corte ha precisato che tale specializzazione è inclusa nell’art. 7, comma 2, della direttiva.
Quanto alla durata quadriennale del corso, inferiore allo standard quinquennale previsto dalle direttive, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il danno non è escluso, poiché anche la mancata attuazione della durata minima costituisce un inadempimento dello Stato, che non può giovarsi della propria negligenza.
La Corte ha infine condannato i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese e di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., rilevando la palese infondatezza dei ricorsi, proposti a distanza di quasi due anni dalla sentenza delle Sezioni Unite che aveva confermato l’orientamento, con conseguente abuso del processo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio solo per la posizione del ricorrente la cui censura è stata accolta.
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Nota della Redazione
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