Revoca del nulla osta all’emersione: falsità documentale e onere di prova contraria (TAR Lombardia n. 1601 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del rapporto di lavoro di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, la revoca del nulla osta fondata sull’inattendibilità della certificazione sanitaria attestante la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 è legittima quando il documento sia stato espressamente disconosciuto dalla struttura ospedaliera che lo avrebbe rilasciato. Grava sul ricorrente l’onere di allegare un principio di prova contrario sulla genuinità del certificato. Non è necessario un accertamento penale irretrattabile di falsità, essendo sufficiente la seria ipotesi delittuosa emersa dalle risultanze istruttorie. Le allegazioni generiche sul sostanziale possesso del requisito restano recessive.

Il Fatto

Il datore di lavoro presentava in data 3 agosto 2020, dinanzi alla Prefettura, istanza di emersione del rapporto di lavoro relativo a un cittadino straniero, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. A sostegno veniva prodotta certificazione sanitaria attestante la presenza in Italia in data antecedente all’8 marzo 2020. La Prefettura rilasciava quindi il nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno.

All’esito delle verifiche successive, l’Amministrazione adottava il provvedimento di revoca, rilevando la non veridicità del referto asseritamente rilasciato da un presidio ospedaliero. L’istanza di riesame, fondata su un diverso certificato medico, veniva respinta. Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non è fondato. Il Collegio non ravvisa ragioni per deflettere dall’orientamento già assunto in sede cautelare, in assenza di nuove allegazioni nelle more della trattazione di merito.

Il provvedimento impugnato si fonda sull’inattendibilità del referto dell’unità operativa di radiologia dell’ospedale, datato 17 ottobre 2019, espressamente disconosciuto dalla struttura. Quest’ultima ha rimarcato che il ricorrente non risultava nel proprio sistema informativo e che il codice identificativo del paziente apparteneva ad altro soggetto, estraneo all’indagine radiologica rappresentata dal certificato.

Di fronte a tali risultanze istruttorie, il ricorrente non offre allegazioni contrarie né un principio di prova sulla veridicità del documento. Egli non contraddice in questa sede l’inattendibilità del certificato, ma deduce soltanto la mancanza di un accertamento irretrattabile della sua falsità e l’esistenza di altro documento attestante il possesso del requisito.

Il Collegio ribadisce che il provvedimento di revoca poggia su risultanze relative a una seria ipotesi delittuosa, afferente alla veridicità della dichiarazione e alla genuinità della documentazione attestante uno dei requisiti indefettibilmente condizionanti l’emersione. Il vizio di origine inficia ab imis l’istanza presentata. Il ricorrente non ha contrastato l’assunto dell’Autorità, volto ad ascrivergli un grave reato, né ha rappresentato elementi sostanziali idonei a incrinare le conclusioni amministrative.

Tanto basta a fondare la revoca, rendendo recessive le allegazioni, per vero assai generiche, in punto di sostanziale possesso del requisito. Il ricorso è respinto. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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