Annullamento degli atti presupposti e caducazione derivata della cartella di pagamento (TAR Lombardia n. 473 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti di determinazione del prelievo supplementare latte, disposto per contrasto con il diritto eurounitario, travolge per invalidità caducante la cartella di pagamento che ne costituisce conseguenza necessaria. L’effetto caducante si produce quando tra atto presupposto e atto successivo sussiste un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi. La caducazione degli atti della serie procedimentale impone all’Amministrazione una complessiva rideterminazione dei meccanismi di compensazione e del calcolo dei prelievi. La pendenza dei giudizi sugli atti presupposti interrompe e sospende permanentemente la prescrizione del credito sino alla loro definizione.
Il Fatto
La società ricorrente svolge attività di coltivazione e allevamento di vacche da latte e, sino al 31 marzo 2015, era sottoposta al regime del prelievo supplementare. Il 21 settembre 2021 riceveva la cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per complessivi € 376.696,70, a titolo di prelievi latte, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, riferita alle annate lattiero-casearie 2004/2005 e 2006/2007.
Proponeva ricorso articolando plurime censure, tra cui la mancata indicazione degli atti presupposti, il difetto di motivazione e istruttoria, la violazione del diritto eurounitario nella determinazione degli importi, l’illegittima determinazione degli interessi e l’intervenuta prescrizione del credito. AGEA si costituiva contestando il fondamento del ricorso; ADER, ritualmente intimata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che nelle more del giudizio sono intervenute due pronunce di annullamento degli atti presupposti. Quanto all’annata 2004/2005, il Cons. Stato, Sez. III, n. 8663 del 2022 ha annullato, per contrasto con il diritto eurounitario, la comunicazione AGEA che determina gli esuberi produttivi e gli importi del prelievo. Quanto all’annata 2006/2007, il TAR Lazio, Sez. V Ter, n. 5065 del 2024, non appellato, ha annullato le comunicazioni AGEA contenenti i risultati della compensazione nazionale e le intimazioni di pagamento, imponendo la rideterminazione dei meccanismi di compensazione.
Da tali annullamenti deriva l’illegittimità derivata della cartella impugnata, atto di riscossione che trovava il proprio fondamento negli atti annullati. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’annullamento dell’atto accertativo, quale portato giuridico dell’invalidità caducante, travolge gli atti successivi che lo presuppongono, quando tra essi vi sia rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove valutazioni di interessi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6695 del 2024).
Nel caso di specie la ricorrente ha tempestivamente impugnato sia la cartella sia gli atti di prelievo che ne costituivano l’unico presupposto. Ne consegue l’accoglimento del quarto motivo e l’annullamento della cartella, con assorbimento degli ulteriori motivi per ragioni di pregiudizialità logica. Resta fermo il riesercizio del potere di AGEA nella rideterminazione.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio la ritiene infondata. La pendenza dei giudizi sugli atti presupposti ha interrotto e sospeso permanentemente la prescrizione sino alla loro definizione, secondo il principio richiamato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2086 del 2025 e n. 11168 del 2023. Il termine applicabile è quello decennale, esteso anche agli interessi, trattandosi di misure a carattere patrimoniale e non di debiti periodici. Rilevano inoltre i periodi di sospensione di cui all’art. 8-quinquies, comma 10, legge n. 33/2009 e alla normativa emergenziale COVID. Le spese sono compensate per la peculiarità del contenzioso e per l’intervenuto annullamento degli atti presupposti.
Nota della Redazione
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