Carenza di interesse per sopravvenuto superamento dell’esame di Stato (TAR Lombardia n. 474 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti di un esame di Stato, il sopravvenuto superamento della prova da parte del ricorrente, in esito a una sessione straordinaria disposta in sede cautelare, determina la carenza di interesse alla decisione di merito e la conseguente improcedibilità del ricorso. Il giudizio di interesse va indeed riferito al momento della decisione: quando la pretesa sostanziale è stata medio tempore soddisfatta, l’accertamento richiesto diviene privo di utilità per la parte. La sopravvenuta inefficacia dell’atto impugnato per effetto di un provvedimento amministrativo adottato in esecuzione di un’ordinanza cautelare integra una ipotesi di cessazione della materia del contendere in senso lato, che il giudice rileva d’ufficio. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore censura di illegittimità e preclude l’esame del merito dei motivi.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2023/2024, era stato ammesso alle prove dopo uno scrutinio finale complessivamente positivo, con un credito scolastico di 30 punti a fronte dei 40 attribuibili. All’esito delle tre prove riportava un punteggio complessivo di 52/100 e non superava l’esame, unico tra i candidati della propria classe.

L’accesso agli atti evidenziava due vizi: lo svolgimento del colloquio orale a porte chiuse e la mancata compilazione della griglia ministeriale di valutazione, firmata e timbrata da tutti i commissari ma priva di contenuto. Il ricorrente presentava istanza di riesame, con esito confermativo, e quindi impugnava dinanzi al TAR i verbali, la scheda del candidato, la griglia e gli atti successivi, deducendo violazione della O.M. n. 55 del 22 marzo 2024, dell’art. 17 d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 3 legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

La domanda cautelare monocratica veniva respinta con decreto n. 250 del 29 luglio 2024. In sede collegiale il Tribunale adottava una soluzione di tipo satisfattivo: con ordinanza n. 311 del 9 settembre 2024 disponeva l’ammissione del ricorrente a una sessione straordinaria dell’esame di Stato, da svolgersi entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento.

Nelle more del giudizio il ricorrente depositava, in data 8 ottobre 2024, il certificato di superamento dell’esame con voto 60/100. Il Collegio rileva che, per effetto di tale esito, la pretesa sostanziale azionata in giudizio risulta integralmente soddisfatta.

La valutazione dell’interesse alla decisione, osserva il Tribunale, va operata con riferimento al momento in cui il giudizio viene definito. Il venir meno dell’utilità dell’accertamento giudiziale rende la domanda improcedibile, non essendo configurabile un interesse meramente strumentale alla pronuncia sulle censure dedotte.

Il percorso argomentativo è essenziale: il Tribunale non esamina la fondatezza dei motivi e neppure la loro ammissibilità, limitandosi a prendere atto della situazione sopravvenuta. Non viene richiamato alcun precedente giurisprudenziale a sostegno della declaratoria. La definizione in rito assorbe pertanto ogni questione relativa alla pubblicità degli esami, alla trasparenza e alla compilazione della griglia di valutazione.

Il dispositivo dichiara il ricorso improcedibile e compensa integralmente le spese, in ragione della peculiarità della vicenda e delle questioni di fatto trattate. Il Collegio ordina inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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