Irricevibile il ricorso per l’accesso presentato oltre il termine di trenta giorni (TAR Lazio n. 6317 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, deve essere notificato nel termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego. La comunicazione effettuata all’indirizzo PEC della società istante è idonea a far decorrere il termine, anche qualora l’istanza sia stata presentata dallo studio legale del difensore, laddove la società non abbia eletto domicilio presso il medesimo. La mancata contestazione della tardività del ricorso, unita alla richiesta di rimessione in termini, non può trovare accoglimento quando il contenuto del diniego sia chiaramente desumibile dalla nota impugnata, che fa esplicito riferimento all’istanza di accesso presentata. La richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo non può essere utilizzata per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, quando il provvedimento di diniego sia già stato comunicato nel termine di legge.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore del trasporto aereo, aveva richiesto all’amministrazione competente, con nota del 21 novembre 2025, la conclusione del procedimento di assegnazione delle quote gratuite di emissione di gas a effetto serra nell’ambito del sistema ETS e, contestualmente, formulato istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.
L’amministrazione aveva riscontrato la richiesta con una prima nota del 18 dicembre 2025, recante diniego all’accesso, e successivamente con una seconda nota del 22 dicembre 2025, limitata alla definizione del procedimento sostanziale. La società, ritenendo non pronunciata l’istanza di accesso, ha impugnato la seconda nota, deducendo il silenzio serbato sull’istanza di accesso e chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione della documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalle amministrazioni resistenti e dalla società controinteressata, che avevano depositato in giudizio la nota del 18 dicembre 2025, recante il diniego espresso all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente.
Il Collegio ha rilevato che l’incipit della nota del 18 dicembre 2025 faceva esplicito riferimento alla richiesta di accesso presentata dallo studio legale della società, rendendo così agevole comprendere che la stessa conteneva il diniego all’istanza di accesso. Inoltre, la nota era stata correttamente comunicata all’indirizzo PEC della società istante, che non aveva eletto domicilio presso lo studio legale del difensore.
Quanto alla richiesta di rimessione in termini formulata dalla società ricorrente, il TAR l’ha ritenuta non accoglibile, in quanto la società non aveva contestato la tardività del ricorso, ma aveva dedotto la mancata conoscenza del diniego, circostanza smentita dalla chiara indicazione contenuta nella nota impugnata e dalla corretta comunicazione all’indirizzo PEC della società.
Pertanto, richiamati gli artt. 35, comma 1, e 116, comma 1, cod. proc. amm., il ricorso è stato dichiarato irricevibile, per essere stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego di accesso. Considerata la peculiarità della controversia, il Collegio ha compensato le spese di lite.
Nota della Redazione
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